Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafo 1,
viste le proposte dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006.
(2)Il 9 agosto 2020 in Bielorussia si sono tenute elezioni presidenziali che sono risultate incompatibili con le norme internazionali e turbate dalla repressione di candidati indipendenti e dalla brutale repressione nei confronti di manifestanti pacifici in seguito a tali elezioni. L'11 agosto 2020 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione in cui ha affermato che le elezioni non sono state né libere né eque e che potrebbero essere adottate misure nei confronti dei responsabili delle violenze registrate, degli arresti ingiustificati e della falsificazione dei risultati elettorali.
(3)In considerazione dell'escalation delle violazioni gravi dei diritti umani in Bielorussia e della violenta repressione della società civile, dell'opposizione democratica e dei giornalisti nonché di persone appartenenti alle minoranze nazionali, dovrebbero essere adottate ulteriori designazioni di persone ed entità.
(4)Il 24 e 25 maggio 2021 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni in cui ha condannato fermamente l'atterraggio forzato di un volo Ryanair a Minsk, Bielorussia, il 23 maggio 2021, che ha messo in pericolo la sicurezza aerea, e la detenzione da parte delle autorità bielorusse del giornalista Raman Pratasevich e di Sofia Sapega. Ha invitato il Consiglio ad adottare quanto prima ulteriori inserimenti in elenco di persone ed entità sulla base del pertinente quadro delle sanzioni.
(5)È opportuno pertanto che 78 persone e 7 entità siano aggiunte all’elenco delle persone e delle entità oggetto di misure restrittive riportato nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it