Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia ovvero che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta altresì la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, così come vieta la relativa fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria. Vieta inoltre ai vettori aerei bielorussi di atterrare nel territorio nell'Unione, di decollare da esso o di sorvolarlo.
(2)Il regolamento (CE) n. 765/2006 dà attuazione alle misure disposte con decisione 2012/642/PESC.
(3)La decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio (3) inserisce nuove voci in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 con riferimento all'atterraggio forzato illegale a Minsk (Bielorussia) di un volo intra-UE di Ryanair il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio (4) modifica la decisione 2012/642/PESC introducendo nuove deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità riportate negli elenchi al fine di evitare conseguenze indesiderate dell'inserimento delle nuove voci. Le deroghe riguardano i voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici, per la partecipazione a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive e i voli di emergenza, nonché le questioni di sicurezza aerea. Occorre rispecchiare tali deroghe nel regolamento (CE) n. 765/2006.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006.
(5)Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2021.219.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A219I%3ATOC
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