La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l’articolo 21 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l’articolo 21 ter,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l’articolo 27,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l’articolo 45,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l’articolo 24,
considerando quanto segue:
(1)A norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, le sementi delle rispettive specie possono essere commercializzate nell’Unione solo se sono state esaminate e certificate ufficialmente o sotto sorveglianza ufficiale, in conformità alle norme di certificazione relative alla riproduzione di sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate.
(2)Conformemente alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE, l’esame ai fini della certificazione si basa sull’osservazione visiva del fenotipo delle colture in campo da parte dell’autorità di certificazione di ciascuno Stato membro, o sotto la sua supervisione, e in occasione del controllo ufficiale a posteriori. Le summenzionate direttive non si riferiscono tuttavia in modo esplicito all’uso di altre tecniche per verificare l’identità varietale in campo o in occasione del controllo a posteriori nel contesto della certificazione, il che può determinare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda la sua attuazione.
(3)Grazie alle tecniche biochimiche e molecolari (Biochemical and molecular techniques, BMT) è possibile fornire informazioni sulla struttura genetica degli organismi viventi. L’uso delle BMT consente alle autorità di certificazione di identificare le varietà vegetali basandosi su analisi di laboratorio anziché sull’osservazione visiva del fenotipo delle piante in campo.
(4)Per quanto riguarda la selezione vegetale e il controllo delle sementi le BMT sono in rapido sviluppo e il loro uso nel settore delle sementi è sempre più importante. Nei sistemi dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale (6) sono state stabilite procedure, misurazioni e tecniche per consentire l’uso delle BMT come strumento supplementare per le ispezioni in campo e le prove nelle parcelle di controllo ai fini dell’esame del fenotipo, qualora sussistano dubbi in merito all’identità varietale delle sementi.
(5)Tenendo presente che l’uso delle BMT facilita l’ulteriore analisi delle sementi e delle piante, è opportuno modificare le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per autorizzare esplicitamente l’uso di tali tecniche come metodo supplementare per l’esame dell’identità della varietà in questione, nel caso in cui le ispezioni in campo e il controllo ufficiale a posteriori abbiano lasciato un margine di dubbio. Questo è necessario al fine di adeguare il diritto dell’Unione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e di allineare la legislazione dell’Unione alle norme internazionali applicabili integrate nei sistemi OCSE per la certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0062.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
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