La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 21 dicembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese («il procedimento antidumping»), in seguito a una denuncia presentata il 6 novembre 2020 dallo European Industrial Fasteners Institute («EIFI» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di elementi di fissaggio in ferro o acciaio.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(2)Il prodotto soggetto a registrazione («il prodotto in esame») è costituito da determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio non inossidabile, ovvero viti per legno (esclusi i tirafondi), viti autofilettanti, altre viti e bulloni a testa (anche con relativi dadi o rondelle, ma esclusi viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate) e rondelle, originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «il paese interessato»). Tale prodotto è attualmente classificato con i codici NC 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95 (codici TARIC 7318159519 e 7318159589), ex 7318 21 00 (codici TARIC 7318210031, 7318210039, 7318210095 e 7318210098) ed ex 7318 22 00 (codici TARIC 7318220031, 7318220039, 7318220095 e 7318220098). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
2.DOMANDA
(3)Il 22 gennaio 2021 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini dell’applicazione retroattiva di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.
(4)L’11 marzo 2021 il denunciante ha fornito statistiche aggiornate sulle importazioni a sostegno della sua domanda di registrazione.
(5)Due importatori/distributori di elementi di fissaggio (Roth Blaas Srl ed Eurotec GmbH) e un’associazione che rappresenta i distributori di elementi di fissaggio (European Fasteners Distributor Association o «EFDA») hanno presentato osservazioni in risposta alla domanda. L’EFDA ha chiesto un’audizione, che si è svolta il 9 marzo 2021. Anche Roth Blaas Srl ed Eurotec GmbH hanno chiesto un’audizione, che si è svolta l’11 maggio 2021.
3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(6)In conformità dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione su domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine.
(7)Il denunciante ha sostenuto che, sulla base delle statistiche disponibili, si era verificato un aumento sostanziale delle importazioni nel periodo successivo al periodo della presente inchiesta (da luglio 2019 a giugno 2020) («PI»), il che avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi. Il denunciante ha inoltre affermato che, anche in considerazione delle pratiche di dumping di cui il prodotto in esame è stato oggetto in passato (3), gli importatori erano, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping dei paesi interessati.
(8)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche esaminato se si fosse verificato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
3.1.Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio o sulle precedenti pratiche di dumping
(9)Nella fase attuale la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. Gli elementi di prova indicati nella denuncia sono sufficienti a dimostrare l’esistenza del dumping sulla base di un confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto all’esportazione nell’Unione. Nel complesso, vista anche l’entità dei presunti margini di dumping che variano dal 126 % al 270 %, tali elementi di prova hanno dimostrato in modo sufficiente che i produttori esportatori ricorrono a pratiche di dumping.
(10)La denuncia ha fornito inoltre elementi di prova sufficienti del presunto pregiudizio causato all’industria dell’Unione, compreso l’andamento negativo degli indicatori chiave di prestazione dell’industria dell’Unione.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.214.01.0053.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A214%3ATOC
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