La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008.
(2)Il 12 dicembre 2013, l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato il Ciclo annuale di miglioramenti 2010-2012 dei principi contabili internazionali (i miglioramenti annuali), nel contesto dell'ordinaria attività di razionalizzazione e di chiarimento dei principi contabili internazionali. L'obiettivo dei miglioramenti annuali è quello di trattare argomenti necessari relativi a incoerenze riscontrate negli International Financial Reporting Standard (IFRS) oppure a chiarimenti di carattere terminologico, che non rivestono un carattere di urgenza, ma che sono stati discussi dallo IASB nel corso del ciclo progettuale iniziato nel 2010. Le modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 8 e ai Principi contabili internazionali (IAS) 16, 24 e 38 sono chiarimenti o correzioni ai principi in questione. Le modifiche agli IFRS 2 e 3 comportano cambiamenti ai requisiti vigenti o forniscono ulteriori indicazioni in merito alla loro applicazione.
(3)Le modifiche all'IFRS 3 rendono necessarie modifiche agli IAS 37 e 39 intese ad assicurare la coerenza dell'insieme dei principi contabili internazionali.
(4)Tali modifiche ai principi esistenti contengono alcuni riferimenti all'IFRS 9 che attualmente non possono essere applicati in quanto l'IFRS 9 non è ancora stato adottato dall'Unione. Pertanto qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
(5)La consultazione del gruppo degli esperti tecnici dello European Financial Reporting Advisory Group ha confermato che i miglioramenti soddisfano i criteri tecnici di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002.
(6)Il regolamento (CE) n. 1126/2008 va quindi modificato di conseguenza.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile,
Ha adottato il seguente regolamento:
Articolo 1
1.L'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 è così modificato:
(a)l'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(b)l'IFRS 3 Aggregazioni aziendali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(c)l'IFRS 8 Settori operativi è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(d)lo IAS 16 Immobili, impianti e macchinari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(e)lo IAS 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(f)lo IAS 38 Attività immateriali è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento;
(g)lo IAS 37 Accantonamenti, passività e attività potenziali e lo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione sono modificati conformemente alle modifiche all'IFRS 3 come indicato nell'allegato del presente regolamento.
2.Qualsiasi riferimento all'IFRS 9 di cui all'allegato al presente regolamento va letto come riferimento allo IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione.
Articolo 2
Le società applicano le modifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o febbraio 2015 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,il 17 Dicembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_005_R_0001