La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 10,
visto il parere del comitato istituito dall'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),
considerando quanto segue:
(1)Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata, il cui riferimento sia stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, copre uno o più requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, si presume che la macchina costruita conformemente a tale norma soddisfi i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza pertinenti.
(2)Il Parlamento europeo ha ricevuto due petizioni dalla stessa persona in relazione ad incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Germania con macchine movimento terra, in cui si sostiene che gli incidenti sono imputabili all'insufficiente visibilità dal posto di guida. Le macchine interessate sono state progettate conformemente alla norma armonizzata EN 474-1 «Macchine movimento terra — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali».
(3)Di conseguenza la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 «Macchine movimento terra — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali», il cui riferimento è stato pubblicato per la prima volta nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 novembre 2013 (3), è stata esaminata dalla Commissione insieme ai rappresentanti del comitato istituito dall'articolo 22 della direttiva 2006/42/CE. Si è concluso che le macchine movimento terra progettate e fabbricate conformemente alla norma non consentono al conducente di avere una visibilità sufficiente per far funzionare la macchina senza rischi per il macchinista stesso o per terze persone.
(4)Di conseguenza la Commissione ha concluso che la norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 non soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui al punto 1.2.2 Dispositivi di comando (visibilità delle zone pericolose durante l'avviamento) e 3.2.1. Posto di guida (visibilità durante il funzionamento) dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE.
(5)Tenendo conto della necessità di migliorare gli aspetti relativi alla sicurezza della norma EN 474-1:2006+A4:2013 e in attesa di una revisione adeguata di tale norma, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del riferimento relativo alla norma EN 474-1:2006+A4:2013 dovrebbe essere accompagnata da un'avvertenza appropriata,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il riferimento alla norma armonizzata EN 474-1:2006+A4:2013 «Macchine movimento terra — Sicurezza — parte 1: Requisiti generali» è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la limitazione di cui all'allegato.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 7 Gennaio 2015
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_004_R_0011