Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione dovrebbe affermare e promuovere i propri valori e interessi in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell’azione esterna dell’Unione, a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, e degli articoli 8 e 21 del trattato sull’Unione europea.
(2)Al fine di attuare il nuovo quadro internazionale stabilito dall’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, dalla strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e dal consenso europeo in materia di sviluppo, il regolamento (EU) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) mira a rafforzare la coerenza e a garantire l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione, concentrando gli sforzi attraverso uno strumento semplificato per migliorare l’attuazione delle diverse politiche di azione esterna.
(3)L’obiettivo dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare («strumento»), che integra lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale istituito dal regolamento (UE) 2021/947, dovrebbe essere quello di promuovere un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione, nonché l’esecuzione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità europea dell’energia atomica («Comunità»). Nel quadro di tale obiettivo, il presente regolamento mira a sostenere la promozione della trasparenza nei processi decisionali relativi al nucleare delle autorità dei paesi terzi.
(4)È opportuno istituire lo strumento per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (3).
(5)Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del regolamento (UE) 2021/947.
(6)Gli Stati membri dell’Unione sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari firmato il 1o luglio 1968 e applicano il protocollo addizionale dei rispettivi accordi di salvaguardia con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA).
(7)Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento costante della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato le direttive 2009/71/Euratom (4), 2011/70/Euratom (5) e 2013/59/Euratom (6). Tali direttive e lo standard elevato di sicurezza nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito attuati nella Comunità sono esempi da utilizzare per incoraggiare i paesi terzi ad adottare analoghi standard elevati.
(8)La Comunità e i suoi Stati membri sono parti contraenti della Convenzione sulla sicurezza nucleare adottata il 17 giugno 1994 e della Convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi adottata il 5 settembre 1997.
(9)La Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’AIEA ai sensi del capo 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (il «trattato Euratom») per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7, del trattato Euratom. La Comunità collabora con altri programmi e organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi.
(10)Lo strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno degli obiettivi perseguiti e in linea con le azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio (7). Tali obiettivi riguardano la promozione di un’autentica cultura della sicurezza nucleare e l’attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione, il miglioramento costante della sicurezza nucleare, la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari e i controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati, i candidati potenziali e i paesi interessati dalla politica europea di vicinato.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.209.01.0079.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A209%3ATOC
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