Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
visto il parere della Corte dei conti (3),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (4),
considerando quanto segue:
(1)L'obiettivo generale dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale («strumento»), un programma istituito nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, dovrebbe essere quello di affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi fondamentali dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione quali enunciati all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
(2)Conformemente all'articolo 21 TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. L'ampia gamma di azioni sostenute a titolo dello strumento dovrebbe contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati nell'articolo 21, paragrafi 1 e 2, TUE.
(3)L'azione dell'Unione dovrebbe promuovere il rispetto del diritto internazionale dei diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, e del diritto internazionale umanitario ed essere fondata sugli stessi, e dovrebbe essere guidata dal carattere universale e indivisibile dei diritti umani.
(4)Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, TUE, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione. Lo strumento dovrebbe contribuire a tale obiettivo.
(5)L'obiettivo principale della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione, quale enunciato all'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è la riduzione e, a termine, l'eliminazione della povertà. La politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione contribuisce anche agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare al fine di favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale con l'obiettivo primo di eliminare la povertà, come stabilito dall'articolo 21, paragrafo 2, lettera d), TUE.
(6)L'Unione dovrebbe assicurare la coerenza delle politiche di cooperazione allo sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. È opportuno che l'Unione tenga conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo, quale elemento essenziale della strategia per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) definiti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030») adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile, come indicato nell'Agenda 2030, impone di tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'Unione, di altri paesi e mondiale.
(7)Lo strumento dovrebbe contribuire a preservare la pace, a prevenire i conflitti e a rafforzare la sicurezza internazionale, come stabilito all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), TUE.
(8)È opportuno istituire il programma per un periodo di sette anni per allinearne la durata a quella del QFP 2020-2027 di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (5) («QFP 2021-2027»)
(9)Lo strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi dell'Unione e delle politiche di azione esterna dell'Unione e si basa sulle azioni sostenute in precedenza a norma dei regolamenti (UE) n. 230/2014 (6), (UE) n. 232/2014 (7), (UE) n. 233/2014 (8), (UE) n. 234/2014 (9), (UE) n. 235/2014 (10), (UE) n. 236/2014 (11) e (UE) 2017/1601 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), della decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (13), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 480/2009 (14), (Euratom) n. 237/2014 (15) e (UE) 2015/322 (16) del Consiglio e dell'accordo interno relativo all'11o Fondo europeo di sviluppo (FES) (17).
(10)Il contesto globale delle azioni è la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, che abbia il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (18) («accordo di Parigi») e al programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo («programma d'azione di Addis Abeba»), rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. L'Agenda 2030, il cui perno è costituito dagli OSS, è un quadro trasformativo volto a eliminare la povertà e a conseguire lo sviluppo sostenibile a livello mondiale. Si tratta di un programma di portata universale, che definisce un quadro d'azione comune e globale valido per l'Unione, i suoi Stati membri e i suoi partner. Esso garantisce l'equilibrio tra le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile, riconoscendo le interconnessioni fondamentali tra i suoi traguardi e i suoi obiettivi. L'Agenda 2030 punta a non lasciare indietro nessuno e si prefigge di raggiungere per prime le persone più svantaggiate. La sua attuazione si coordinerebbe strettamente con altri pertinenti impegni internazionali dell'Unione. Le azioni sostenute a titolo dello strumento dovrebbero essere guidate dai principi e dagli obiettivi fissati nell'Agenda 2030, nell'accordo di Parigi e nel programma d'azione di Addis Abeba, e dovrebbero contribuire al conseguimento degli OSS. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli OSS e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente, senza compromettere altri obiettivi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.209.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A209%3ATOC
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