Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/934 della Commissione del 9 giugno 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina classica.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina classica è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. La diffusione della malattia può incidere in modo significativo sulla produttività del settore dell'allevamento, per via di perdite dirette e indirette.

(2)La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (2) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica negli Stati membri ed è stata modificata diverse volte per tenere conto principalmente degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda tale malattia. Tale decisione si applica fino al 21 aprile 2021.

(3)Il regolamento (UE) 2016/429 istituisce un nuovo quadro legislativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. La peste suina classica figura nell'elenco di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del suddetto regolamento ed è soggetta alle norme di prevenzione e di controllo delle malattie ivi stabilite. L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (3) elenca la peste suina classica come malattia di categoria A, D ed E che colpisce i Suidae e i Tayassuidae, mentre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (4) integra le norme relative al controllo delle malattie di categoria A, B e C di cui al regolamento (UE) 2016/429, anche in relazione alle misure di controllo delle malattie per la peste suina classica. Questi tre atti si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021.

(4)È necessario adeguare le attuali misure dell'Unione di protezione contro la peste suina classica di cui alla decisione di esecuzione 2013/764/UE al nuovo quadro legislativo in materia di sanità animale istituito dal regolamento (UE) 2016/429. È inoltre necessario adeguare il più possibile le norme dell'Unione alle norme internazionali, come quelle di cui al capitolo 15.2, «Infezione da virus della peste suina classica», del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (5) (codice OIE).

(5)La situazione generale della peste suina classica negli Stati membri interessati da tale malattia, a livello sia epidemiologico che di gestione del rischio, presenta un rischio persistente in termini di possibile ulteriore diffusione della malattia nell'Unione. Le misure generali di controllo delle malattie di cui al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/687 non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi alla diffusione e alla situazione epidemiologica della peste suina classica. È pertanto opportuno stabilire misure speciali di controllo delle malattie per un periodo di tempo limitato, a condizioni adatte alla situazione della peste suina classica nell'Unione, al fine di garantire che le misure necessarie siano attuate in modo uniforme nell'Unione ogniqualvolta vi sia un rischio di diffusione di tale malattia.

(6)Nel regolamento (UE) 2016/429 un «focolaio» è definito come la presenza confermata ufficialmente di una malattia elencata o di una malattia emergente in uno o più animali in uno stabilimento o in un altro luogo in cui sono detenuti o si trovano animali. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero tener conto del fatto che il focolaio di peste suina classica si sia verificato o meno in suini selvatici o detenuti.

(7)Il presente regolamento dovrebbe prevedere un approccio di regionalizzazione, che dovrebbe applicarsi in aggiunta alle misure di controllo delle malattie di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687. Il presente regolamento dovrebbe inserire in elenchi le zone soggette a restrizioni degli Stati membri interessati dalla peste suina classica al fine di mantenere l'approccio di regionalizzazione istituito dalla decisione di esecuzione 2013/764/UE.

(8)Per quanto riguarda i rischi di diffusione della peste suina classica, i movimenti di partite di suini e di diversi prodotti suini presentano livelli di rischio diversi. In linea generale, i movimenti di partite di suini detenuti, materiale germinale e sottoprodotti di origine suina provenienti da zone soggette a restrizioni presentano un livello di rischio più elevato in termini di esposizione e conseguenze rispetto ai movimenti di partite di prodotti di origine animale tra cui, in particolare, le carni fresche e i prodotti a base di carne. I movimenti di partite di suini detenuti e di vari prodotti ad alto rischio di origine suina provenienti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento dovrebbero essere pertanto vietati in modo proporzionato al rischio connesso e tenendo conto delle norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione (6).

(9)Le norme di cui al regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (7) integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale, i registri delle autorità competenti relativi agli stabilimenti di materiale germinale, gli obblighi di conservazione della documentazione per gli operatori, le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale nonché la certificazione sanitaria e gli obblighi di notifica per i movimenti all'interno dell'Unione di partite di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti al fine di prevenire la diffusione di malattie animali trasmissibili all'interno dell'Unione ad opera di tale materiale. Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero pertanto fare riferimento al regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (8) per quanto riguarda le informazioni che devono essere conservate dalle autorità competenti sugli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini.

(10)Il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) stabilisce norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute degli animali derivanti da tali sottoprodotti. Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (10) stabilisce inoltre determinate norme di polizia sanitaria relative ai sottoprodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese norme relative alle prescrizioni di certificazione per i movimenti di partite dei sottoprodotti di origine animale nell'Unione. Tali atti giuridici non coprono tutti i dettagli e gli aspetti specifici relativi al rischio di diffusione della peste suina classica tramite sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti e selvatici nelle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento. È pertanto opportuno stabilire nel presente regolamento misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai sottoprodotti di origine animale e ai movimenti di partite di tali sottoprodotti dalle zone soggette a restrizioni elencate nell'allegato I del presente regolamento, al fine di garantire che le misure necessarie siano attuate in modo uniforme nell'Unione ogniqualvolta vi sia un rischio di diffusione di tale malattia.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.204.01.0018.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A204%3ATOC

 

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