Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/933 della Commissione del 9 giugno 2021 recante deroga al Regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda alcune misure per affrontare la crisi dovuta alla pandemia di COVID-19.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 della Commissione (2) stabilisce la definizione di «anno scolastico» ai fini del programma di aiuti di cui all’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (il «programma destinato alle scuole»). Le misure messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, hanno perturbato l’attuazione del programma destinato alle scuole nell’anno scolastico 2020/2021. Tali misure hanno temporaneamente impedito la distribuzione di frutta, verdura e latte negli istituti scolastici e l’esecuzione delle misure educative di accompagnamento e delle attività di pubblicità, sorveglianza e valutazione. È pertanto opportuno prevedere una deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per prorogare la durata dell’anno scolastico 2020/2021 in modo che gli Stati membri possano continuare a svolgere le attività previste per tale anno scolastico fino al 30 settembre 2021.

(2)L’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabiliscono il periodo coperto dalle domande di aiuto per la fornitura e la distribuzione di prodotti e per le misure educative di accompagnamento nonché il termine per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell’aiuto nell’ambito del programma destinato alle scuole. In considerazione della proroga della durata dell’anno scolastico 2020/2021, è opportuno prevedere una deroga all’articolo 4, paragrafi 3, 4 e 5, e all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 per quanto riguarda le domande di aiuto per le attività del programma destinato alle scuole che si svolgono dopo il 31 luglio 2021, in modo da coprire periodi di durata inferiore a due settimane e stabilire i termini per la presentazione delle domande di aiuto e per il pagamento dell’aiuto.

(3)L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 stabilisce le norme riguardanti la riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri partecipanti al programma destinato alle scuole che abbiano comunicato l’intenzione di utilizzare una quota maggiore dell’assegnazione indicativa loro spettante. L’importo dell’assegnazione indicativa che può essere riassegnato a un altro Stato membro è basato sul livello di utilizzo, da parte di quest’ultimo, dell’assegnazione definitiva degli aiuti dell’Unione nel precedente anno scolastico. Le norme di confinamento messe in atto dagli Stati membri per affrontare la pandemia di COVID-19, che comprendono la chiusura temporanea degli istituti scolastici, potrebbero comportare un’utilizzazione ridotta degli aiuti dell’Unione durante l’anno scolastico 2020/2021. È pertanto opportuno prevedere una deroga all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39 al fine di non tenere conto del livello di utilizzazione degli aiuti dell’Unione durante l’anno scolastico 2020/2021 ai fini della riassegnazione degli aiuti dell’Unione non richiesti tra gli Stati membri che partecipano al programma destinato alle scuole nell’anno scolastico 2022/2023.

(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

1.In deroga all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, la durata dell’anno scolastico 2020/2021 è prorogata fino al 30 settembre 2021.

2.In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2020/2021 che hanno luogo dopo il 31 luglio 2021 possono riguardare periodi di durata inferiore a due settimane.

3.In deroga all’articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, le domande di aiuto relative alle attività dell’anno scolastico 2020/2021 che si svolgono dopo il 31 luglio 2021 sono presentate entro il 30 settembre 2021. In caso di superamento di questo termine l’aiuto non è versato.

4.In deroga all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, gli aiuti per le attività dell’anno scolastico 2020/2021 che si svolgono dopo il 31 luglio 2021 sono pagati dalle autorità competenti entro il 15 ottobre 2021.

5.In deroga all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/39, il calcolo descritto in tale comma non si applica ai fini del calcolo dell’assegnazione definitiva degli aiuti dell’Unione per l’anno scolastico 2022/2023.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.204.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A204%3ATOC

 

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