Regolamento Delegato (UE) 2021/931 della Commissione del 1o marzo 2021 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 277, paragrafo 5, terzo comma, e l’articolo 279 bis, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)È opportuno che gli enti individuino i fattori di rischio di un’operazione in derivati determinando i fattori di rischio da cui dipendono i flussi di cassa di tale operazione. Per garantire che gli enti seguano un approccio armonizzato in tale individuazione, è opportuno che considerino almeno i fattori di rischio elencati nella parte tre, titolo IV, capo 1 bis, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.

(2)Il metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo, al fine di attribuire tali operazioni alla categoria di rischio pertinente, dovrebbe essere semplice in tutti i casi in cui il fattore di rischio significativo primario e unico dell’operazione in derivati è immediatamente distinguibile dalla natura e dai flussi di cassa di tale operazione.

(3)I contratti swaps su tassi di interesse in più valute sono usati dagli enti per coprire il rischio di cambio derivante da finanziamenti o investimenti in valute estere. Sebbene tali operazioni dipendano principalmente dai fattori del rischio di cambio, esse possono dipendere anche da altri fattori di rischio, come i fattori del rischio di tasso di interesse. Tuttavia, dato che l’esperienza maturata sui mercati mostra che l’effetto di tali altri fattori di rischio è molto spesso irrilevante per questi particolari tipi di operazione, se un’operazione rientra in questo tipo, ciò dovrebbe bastare per identificarla come un’operazione in derivati con un solo fattore di rischio significativo.

(4)Indipendentemente dalla natura e dai flussi di cassa di un’operazione in derivati, i tassi di interesse utilizzati per attualizzare i flussi di cassa dell’operazione («tassi di attualizzazione») non dovrebbero essere considerati un fattore di rischio significativo. Sarebbe sproporzionato e oneroso imporre agli enti di tenere conto del tasso di attualizzazione nel metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo, in quanto l’esperienza empirica mostra che tale fattore di rischio ha di solito un effetto più limitato sul valore delle operazioni in derivati rispetto ad altri fattori di rischio dai quali derivano i loro flussi di cassa.

(5)Per le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio, è opportuno che gli enti tengano conto della sensibilità e della volatilità del sottostante per individuare, per ciascuna categoria di rischio, i fattori di rischio che sono significativi e il più significativo di tali fattori di rischio.

(6)Per le operazioni in derivati che hanno più di un fattore di rischio e nel caso in cui tali fattori di rischio facciano riferimento a diverse categorie di rischio, può non essere possibile stabilire quale di tali fattori di rischio sia significativo, anche dopo aver tenuto conto della sensibilità e della volatilità del sottostante dell’operazione. In tali casi, come approccio alternativo, semplice e prudente, è opportuno che gli enti considerino significativi tutti i fattori di rischio dell’operazione e, di conseguenza, assegnino l’operazione alle categorie di rischio corrispondenti a tali fattori di rischio sulla base del più significativo fattore di rischio all’interno di ciascuna categoria.

(7)Il metodo per identificare le operazioni in derivati con un solo fattore di rischio significativo dovrebbe essere applicato solo nelle fasi iniziali delle operazioni, quando tali operazioni sono state identificate come aventi un solo fattore di rischio, in quanto tale fattore di rischio è una caratteristica fondamentale di tali operazioni e pertanto non si prevede che cambi. Se nelle fasi iniziali delle operazioni in derivati esse sono state identificate come aventi più di un fattore di rischio, il processo per individuare i fattori di rischio significativi e il più significativo tra essi dovrebbe essere intrapreso su base trimestrale, in modo che eventuali cambiamenti in tali operazioni possano essere riflessi adeguatamente nell’attribuzione di tali operazioni in derivati alle categorie di rischio pertinenti.

(8)L’articolo 279 bis, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 stabilisce che la formula da utilizzare per il calcolo del delta di vigilanza delle opzioni call e put associate alla categoria del rischio di tasso di interesse compatibile con le condizioni di mercato nelle quali i tassi di interesse possono essere negativi deve essere specificata in conformità degli sviluppi normativi internazionali. Il 22 marzo 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) (2) ha pubblicato le domande frequenti sul metodo standardizzato di Basilea III per la misurazione dell’esposizione al rischio di controparte, spiegando che il delta di vigilanza per le opzioni sui tassi di interesse nel caso di tassi di interesse negativi dovrebbe essere determinato secondo una formula specifica, nella quale viene applicato un fattore di spostamento lambda (λ) al tasso di interesse a pronti o a termine e al prezzo strike dell’opzione utilizzati in tale formula per garantire che tale tasso di interesse a pronti o a termine e il prezzo strike dell’opzione siano positivi.

(9)Al fine di rendere positivi il tasso di interesse a pronti o a termine e il prezzo strike dell’opzione, il fattore di spostamento λ dovrebbe essere largo abbastanza da consentire agli enti di calcolare il delta di vigilanza di un’operazione conformemente alla formula stabilita nell’articolo 279 bis, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ma al tempo stesso abbastanza piccolo da non introdurre distorsioni ingiustificate nel risultato del calcolo del delta di vigilanza.

(10)Essendo uno dei parametri per il calcolo del delta di vigilanza, la volatilità di vigilanza dovrebbe essere determinata alla luce della formula specifica per il calcolo del delta di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria di rischio dei tassi di interesse. A tale riguardo il valore della volatilità di vigilanza per le opzioni call e put nella categoria di rischio dei tassi di interesse determinato nelle norme internazionali adottate dal CBVB è ritenuto idoneo ad essere utilizzato ai sensi del diritto dell’Unione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.204.01.0007.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A204%3ATOC

 

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