La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 181, paragrafo 3, terzo comma, e l’articolo 182, paragrafo 4, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 181, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 impone agli enti, ai fini della quantificazione dei parametri di rischio da associare alle classi o ai pool di rating, di impiegare stime interne della LGD adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo. Analogamente, l’articolo 182, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento impone agli enti di impiegare stime interne dei fattori di conversione (CF) adatte per una fase recessiva se queste sono più prudenti della media di lungo periodo.
(2)Date le specificità dei diversi portafogli, gli enti dovrebbero identificare fasi recessive separatamente per ciascun tipo di esposizione, come definito dall’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
(3)La natura di una recessione economica per un determinato tipo di esposizione dovrebbe essere specificata con riferimento all’insieme di indicatori economici che sono considerati variabili esplicative del ciclo economico o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione. L’insieme di indicatori economici dovrebbe comprendere indicatori sia macroeconomici sia relativi al credito. Ciò al fine di garantire che l’ente identifichi, in linea generale, la stessa recessione economica per i tipi di esposizioni comparabili.
(4)Anche se a seguito di una recessione economica il livello delle LGD effettive e dei CF effettivi può essere sostanzialmente superiore alla media di lungo periodo, le condizioni che caratterizzano una recessione economica non dovrebbero essere considerate equivalenti alle condizioni utilizzate per le prove di stress. Le condizioni utilizzate per le prove di stress possono essere più gravi e potenzialmente utilizzare scenari più estremi che non sono necessariamente basati su osservazioni storiche. Il regolamento (UE) n. 575/2013 e gli atti delegati che lo integrano prevedono in modo adeguato lo svolgimento delle prove di stress nei casi in cui queste siano richieste, e le disposizioni relative alle stime interne della LGD e dei CF non rientrano tra tali casi. Per specificare una recessione economica ai fini delle stime interne della LGD e dei CF è opportuno invece basarsi sulle condizioni economiche osservate storicamente.
(5)La gravità di una recessione economica dovrebbe essere specificata facendo riferimento ai valori per 12 mesi peggiori osservati su un arco temporale storico adatto all’insieme di indicatori economici che caratterizzano la natura di una recessione per il tipo particolare di esposizione oggetto d’esame. Per ciascun indicatore economico dell’insieme, dovrebbe essere utilizzato il valore per 12 mesi peggiore perché consente di trovare un equilibrio tra l’identificazione delle condizioni osservate più gravi e la stabilità delle stesse in un arco temporale adeguato. Tale approccio è stato scelto per la semplicità del periodo di 12 mesi e perché una media più lunga potrebbe diluire le condizioni avverse osservate per un indicatore economico. Da un lato, valori più frequenti, ad esempio valori trimestrali, potrebbero essere influenzati da effetti stagionali. Dall’altro, valori meno frequenti, ad esempio valori che rappresentano una media di 36 mesi, potrebbero nascondere condizioni gravi.
(6)Anche per gli indicatori economici comunicati su base annuale, i 12 mesi ai quali gli indicatori si riferiscono non sono necessariamente gli stessi in tutti i casi. Alcuni indicatori si riferiscono all’anno civile, altri all’esercizio finanziario, altri all’esercizio fiscale e così via. Per identificare le recessioni economiche, dovrebbe quindi essere possibile, sia per gli indicatori economici comunicati su base annuale sia per gli indicatori comunicati su base più frequente, utilizzare periodi di 12 mesi che cominciano in qualsiasi momento dell’anno.
(7)Dato che un tipo di esposizione può comprendere esposizioni relative a differenti attività, settori e aree geografiche, una recessione economica per un tipo di esposizione può comprendere uno o più «periodi di recessione». Un periodo di recessione dovrebbe essere identificato come uno specifico periodo di tempo in cui un indicatore economico pertinente mostra il suo valore per 12 mesi peggiore. Se due o più indicatori economici raggiungono simultaneamente o in un breve lasso di tempo i massimi o i minimi che rappresentano il valore per 12 mesi peggiore osservato, tali indicatori economici dovrebbero essere tutti attribuiti allo stesso periodo di recessione. Il motivo per cui è consentita la possibilità di una recessione economica che comprenda più di un periodo di recessione differente è per garantire che ogni indicatore economico pertinente sia preso in considerazione per specificare periodi di recessione non sovrapposti da analizzare nel contesto di una stima della LGD in caso di recessione e di una stima dei CF in caso di recessione.
(8)Al fine di evitare un’eccessiva complessità, è opportuno stabilire un elenco di indicatori economici da prendere in considerazione in tutti i casi. Tuttavia, data la specificità di particolari portafogli, gli enti dovrebbero anche prendere in considerazione quegli indicatori economici ulteriori che sono considerati variabili esplicative o indicatori del ciclo economico che è specifico per quel tipo di esposizione.
(9)Data l’ampia varietà geografica e settoriale dei portafogli, non è possibile stabilire con precisione le fonti di dati che devono essere utilizzate in ogni giurisdizione e in ogni settore per ogni indicatore nell’elenco. Inoltre, ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013, agli enti è già richiesto di utilizzare dati accurati e di avere solidi meccanismi con cui validare la stima di tutti i parametri di rischio. Di conseguenza, gli enti sono comunque tenuti a dimostrare l’accuratezza e l’affidabilità delle fonti di dati utilizzate per ottenere i valori degli indicatori. Pertanto non è necessario stabilire nel presente regolamento norme specifiche che precisano le fonti di dati da utilizzare.
(10)Gli enti dovrebbero utilizzare fonti di dati adeguate e affidabili, ma non dovrebbero essere tenuti ad acquisire dati sugli indicatori economici disponibili se i costi di tale operazione sono sproporzionati, tenuto conto del tipo di indicatore e della rilevanza del tipo di esposizione oggetto d’esame rispetto agli altri tipi di esposizione nel portafoglio.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.204.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A204%3ATOC
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