La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 94, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente non soltanto le attività professionali dei membri del personale di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma anche le attività professionali di altri membri del personale. Ciò avviene, in particolare, quando tali membri del personale hanno responsabilità manageriali per unità operative/aziendali rilevanti o per funzioni di controllo, in quanto possono prendere decisioni strategiche o altre decisioni fondamentali che hanno un impatto sulle attività aziendali o sul quadro di controllo applicato. Tali funzioni di controllo comprendono tipicamente la gestione dei rischi, il controllo di conformità e l’audit interno. I rischi assunti dalle unità operative/aziendali rilevanti e il modo in cui sono gestite sono i fattori più importanti per il profilo di rischio di un ente.
(2)È pertanto necessario stabilire criteri per individuare il personale, diverso da quello di cui all’articolo 92, paragrafo 3, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. È opportuno che tali criteri tengano conto dell’autorità e delle responsabilità di tali membri del personale, del profilo di rischio e degli indicatori di risultato dell’ente, dell’organizzazione interna dell’ente e della natura, portata e complessità dell’ente. Tali criteri dovrebbero inoltre consentire agli enti di prevedere nelle loro politiche di remunerazione incentivi adeguati per garantire che i membri del personale interessati adottino un comportamento prudente nell’assolvimento dei loro compiti. Infine, tali criteri dovrebbero riflettere il livello di rischio delle varie attività in seno all’ente.
(3)Alcuni membri del personale hanno la responsabilità di fornire un supporto interno che è fondamentale per il funzionamento delle attività dell’ente. Le loro attività e decisioni possono inoltre avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente in quanto espongono quest’ultimo a importanti rischi operativi e di altro genere.
(4)Il rischio di credito e il rischio di mercato sono assunti normalmente per generare attività che, in funzione degli importi e dei rischi che comportano, possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. È pertanto opportuno ricorrere a criteri relativi ai limiti del potere di impegno per individuare il personale le cui attività possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente. Tali criteri dovrebbero essere calcolati almeno una volta all’anno sulla base dei dati sul capitale e dei metodi usati a fini regolamentari. Per garantire l’applicazione proporzionata dei criteri nei piccoli enti è tuttavia opportuno applicare una soglia de minimis per il rischio di credito.
(5)I criteri per individuare i membri del personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che, a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), alcuni enti possono beneficiare di una deroga ai requisiti relativi al portafoglio di negoziazione e che in tale regolamento i limiti sono fissati in modo diverso a seconda del metodo seguito dagli enti per il calcolo dei requisiti patrimoniali.
(6)Occorrono pertanto criteri qualitativi adeguati a garantire che i membri del personale responsabili di gruppi di persone le cui attività potrebbero avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente siano individuati come persone aventi un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, anche in situazioni in cui le attività dei singoli membri del personale loro sottoposti non hanno singolarmente un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, ma potrebbe averlo la dimensione globale delle loro attività.
(7)La retribuzione complessiva attribuita ai membri del personale dipende generalmente dal contributo da loro offerto al raggiungimento degli obiettivi dell’ente e di conseguenza dalle loro responsabilità, dai loro doveri, dalle loro capacità e dalle loro competenze, e dai risultati conseguiti dai membri del personale e dall’ente. Quando a un membro del personale è attribuita una remunerazione complessiva che supera una determinata soglia, è ragionevole presumere che tale remunerazione sia collegata al suo contributo al raggiungimento degli obiettivi dell’ente e quindi all’impatto delle sue attività professionali sul profilo di rischio dell’ente. Di conseguenza, è opportuno che i criteri quantitativi usati per determinare se le attività professionali di un membro del personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente si basino sulla retribuzione complessiva attribuita a tale membro del personale, sia in termini assoluti che rispetto ad altri membri del personale in seno allo stesso ente.
(8)È opportuno stabilire soglie chiare e appropriate per individuare il personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente. È opportuno che gli enti siano tenuti ad applicare i criteri quantitativi in maniera tempestiva. Per essere realistici, i criteri quantitativi dovrebbero seguire l’evoluzione della remunerazione. Un primo metodo per seguirla consiste nel basare tali criteri sulla remunerazione complessiva attribuita nel precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa e la remunerazione variabile versate in tale anno. Un secondo metodo consiste nel basare tali criteri sulla remunerazione complessiva attribuita per il precedente anno di prestazione, comprendente la remunerazione fissa versata per tale anno e la remunerazione variabile versata nell’anno di prestazione in corso per l’esercizio finanziario precedente. Il secondo metodo permette di allineare meglio il processo di individuazione con l’effettiva remunerazione attribuita per un periodo di prestazione, ma può essere applicato soltanto qualora sia ancora possibile un calcolo tempestivo per l’applicazione dei criteri quantitativi. Se tale calcolo non è più possibile, occorre usare il primo metodo. In entrambi i metodi, la remunerazione variabile può comprendere gli importi attribuiti sulla base di periodi di prestazione più lunghi di un anno, in funzione dei criteri di prestazione usati dall’ente.
(9)Per individuare il personale le cui attività hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante l’articolo 92, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE stabilisce una soglia quantitativa di 500 000 EUR combinata con la remunerazione media corrisposta ai membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza. Si stabilisce in tal modo una forte presunzione che l’attività del personale che riceve una remunerazione superiore a tale soglia quantitativa o una delle remunerazioni più elevate dell’ente abbia un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente; in tal caso è opportuno applicare un maggior controllo di vigilanza per stabilire se le attività professionali di tale personale abbiano un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente.
(10)È opportuno che ai membri del personale non si applichi l’articolo 94 della direttiva 2013/36/UE se gli enti stabiliscono sulla base di ulteriori criteri obiettivi che le attività di tali membri del personale non hanno di fatto un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’ente, tenendo conto di tutti i rischi a cui l’ente è o può essere esposto. Per garantire un’applicazione effettiva e coerente di tali criteri obiettivi, è opportuno che l’esclusione del personale che percepisce la remunerazione più elevata individuato con i criteri quantitativi sia approvata dalle autorità competenti. È opportuno che le autorità competenti informino l’Autorità bancaria europea (ABE) prima di autorizzare l’esclusione di membri del personale che percepiscono una retribuzione superiore a 1 000 000 di EUR (percettori di remunerazione elevata), per garantire l’applicazione coerente di tali criteri.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.203.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A203%3ATOC
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