Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 165, paragrafo 4, l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 214, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere del Comitato delle regioni (2),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (3),
considerando quanto segue:
(1)L’Unione si fonda sulla solidarietà tra i cittadini e tra gli Stati membri. Tale valore universale e comune guida le azioni dell’Unione e conferisce l’unità necessaria per far fronte alle sfide sociali attuali e future, che i giovani europei desiderano contribuire ad affrontare esprimendo concretamente la loro solidarietà. L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE) pone in luce la solidarietà come uno dei princìpi fondamentali dell’Unione. L’articolo 21, paragrafo 1, TUE fa altresì riferimento a al principio di solidarietà quale uno dei pilastri dell’azione esterna dell’Unione.
(2)Considerando il significativo aumento delle esigenze umanitarie globali, e al fine di rafforzare la promozione della solidarietà e la visibilità dell’aiuto umanitario tra i cittadini dell’Unione, è necessario sviluppare la solidarietà tra gli Stati membri e con i paesi terzi colpiti da crisi provocate dall’uomo o da calamità naturali.
(3)Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria basata sulle esigenze ed essere guidate dal consenso europeo sull’aiuto umanitario esposto nella dichiarazione comune del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione europea dal titolo «Consenso europeo sull’aiuto umanitario» (4). Occorre promuovere il diritto internazionale umanitario e il diritto dei diritti umani.
(4)Se del caso, è opportuno tener conto del ruolo di coordinamento centrale e globale svolto dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari nel promuovere una risposta internazionale coerente alle crisi umanitarie.
(5)Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero contribuire a una risposta umanitaria adeguata che rafforzi la prospettiva di genere nella politica di aiuto umanitario dell’Unione, e promuova risposte umanitarie adeguate alle specifiche esigenze di donne e uomini di tutte le età. Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero tener conto delle esigenze e delle capacità delle persone che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, comprese le donne e i minori, e delle persone più a rischio.
(6)Le attività di volontariato nel settore degli aiuti umanitari dovrebbero cercare di contribuire a una maggiore efficacia ed efficienza degli aiuti umanitari dell’Unione, in linea con i principi del «buon donatore umanitario».
(7)Il discorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre 2016 ha messo in evidenza la necessità di investire nei giovani e ha annunciato l’istituzione di un corpo europeo di solidarietà allo scopo di creare occasioni per i giovani in tutta l’Unione di dare un contributo significativo alla società, dare prova di solidarietà e sviluppare le loro abilità, rendendo loro possibile ottenere non solo un’esperienza lavorativa ma anche umana senza pari.
(8)Nella sua comunicazione del 7 dicembre 2016«Un corpo europeo di solidarietà», la Commissione ha sottolineato la necessità di rafforzare le basi del lavoro solidale in Europa, fornire ai giovani maggiori e migliori opportunità di attività di solidarietà riguardanti una vasta gamma di settori e sostenere gli attori nazionali, regionali e locali nei loro sforzi volti ad affrontare diverse sfide e crisi. Tale comunicazione ha varato la prima fase del corpo europeo di solidarietà, nella quale sono state attivate risorse da diversi programmi dell’Unione per offrire ai giovani dell’Unione europea occasioni di volontariato, tirocinio o lavoro.
(9)Nel quadro del presente regolamento, per solidarietà si intende il senso di responsabilità individuale e collettiva per il bene comune, che si esprime attraverso azioni concrete.
(10)Contribuire all’assistenza di persone e comunità al di fuori dell’Unione che necessitano di aiuti umanitari, sulla base dei princìpi fondamentali di umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza, è un’importante espressione di solidarietà.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.202.01.0032.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A202%3ATOC
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