Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, gli articoli 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 e l’articolo 20, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
(1)Il conseguimento di una politica monetaria unica rende necessaria la definizione dello strumentario, dei singoli strumenti e delle procedure che devono essere utilizzati dall’Eurosistema nell’attuazione di tale politica secondo modalità uniformi in tutti gli Stati membri la cui moneta è l’euro.
(2)Il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri rappresenta una condizione necessaria per determinare la solidità finanziaria degli enti ai sensi dell’articolo 55, lettera c), dell’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea (BCE/2014/60) (1).
(3)Ai sensi dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli enti creditizi rispettano i seguenti requisiti di fondi propri: coefficiente di capitale primario di classe 1, coefficiente di capitale di classe 1, coefficiente di capitale totale. A decorrere dal 28 giugno 2021, gli enti creditizi dovranno rispettare un ulteriore requisito di fondi propri: il coefficiente di leva finanziaria, introdotto ai sensi dell’articolo 1, punto 46, del regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), letto in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento.
(4)Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza l’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60),
Ha adottato il presente indirizzo:
Articolo 1
Modifiche
I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 158 dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) sono sostituiti dai seguenti:
«2.Per le controparti che sono soggette alla vigilanza di cui all’articolo 55, lettera b), punto i) ma che non soddisfano i requisiti in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, in conformità ai requisiti di vigilanza, e per le controparti soggette a vigilanza in forme comparabili di cui all’articolo 55, lettera b), punto iii) ma che non soddisfano requisiti comparabili a quelli in materia di fondi propri stabiliti dal regolamento (UE) n. 575/2013, su base individuale e/o consolidata, l’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema è automaticamente limitato per motivi prudenziali. La limitazione corrisponde al livello di accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema in essere al momento in cui tale inosservanza è comunicata all’Eurosistema. Tale limitazione non preclude eventuali ulteriori misure discrezionali eventualmente adottate dall’Eurosistema. Se il rispetto dei requisiti in materia di fondi propri non è stato ripristinato mediante misure adeguate e tempestive al più tardi entro 20 settimane dalla data di riferimento dell’esercizio di raccolta dei dati in cui è stata rilevata l’inosservanza, le controparti sono automaticamente sospese dall’accesso alle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema per motivi prudenziali.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.196.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A196%3ATOC
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