La Commissione europea,
visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione (2) stabilisce norme e procedure dettagliate per l’attuazione del sistema di prestazioni e di tariffazione e dispone che il terzo periodo di riferimento («RP3») di tale sistema comprenda gli anni civili dal 2020 al 2024 inclusi.
(2)Lo scoppio della pandemia di COVID-19 ha determinato, a partire dal primo trimestre dell’anno civile 2020, un forte calo del traffico aereo per effetto delle misure di contenimento della pandemia adottate dagli Stati membri e da paesi terzi. Sebbene da allora il trasporto aereo abbia continuato a risentire pesantemente della crisi della COVID-19, il settore dovrebbe riprendersi gradualmente nel corso dell’RP3. Permane tuttavia una notevole incertezza quanto al ritmo e all’intensità della ripresa, elementi che dipendono dall’evoluzione della situazione sanitaria ed economica nell’Unione e nel resto del mondo.
(3)Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP3 erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 della Commissione (3). Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione e i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni successivamente adottati dagli Stati membri erano quindi stati definiti prima dello scoppio della pandemia di COVID-19, pertanto non hanno potuto tenere conto del conseguente notevole cambiamento delle circostanze per il trasporto aereo.
(4)Per far fronte all’impatto della pandemia di COVID-19 sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea, nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627 della Commissione (4) sono state stabilite misure eccezionali per l’RP3, che derogano alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
(5)A norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1627, la Commissione è tenuta ad adottare obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1o maggio 2021. In conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione, insieme agli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione, deve rivedere i seguenti valori: il «valore di riferimento per i costi determinati» a livello dell’Unione, il «valore di riferimento per il costo unitario determinato» a livello dell’Unione, le soglie di allarme oltre le quali gli Stati membri possono chiedere una revisione degli obiettivi prestazionali indicati nei piani di miglioramento delle prestazioni, nonché i gruppi, a fini comparativi, di fornitori di servizi di navigazione aerea con un ambiente economico e operativo simile.
(6)Gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 definiti nella presente decisione sono basati sui contributi ricevuti dall’organo di valutazione delle prestazioni (PRB), dal gestore della rete, dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea («AESA») e dalle autorità nazionali di vigilanza e tengono altresì conto delle consultazioni dei portatori di interessi.
(7)Gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 di cui alla presente decisione si basano su dati relativi agli Stati membri, alla Norvegia e alla Svizzera.
(8)Le ipotesi di traffico sottese alla presente decisione sono espresse in termini di movimenti secondo le regole del volo strumentale (instrument flight rules – IFR) e di unità di servizio basate sulle previsioni del traffico di rotta del servizio Statfor di Eurocontrol, del 4 novembre 2020. A causa di un cambiamento della terminologia di Statfor, lo scenario intermedio, ovvero lo «Scenario 2», corrisponde alle «previsioni di base Statfor» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali previsioni relative al traffico di rotta corrispondono a 4 455 611 movimenti IFR e 52 594 913 unità di servizio di rotta per il 2020, 5 153 494 movimenti IFR e 57 373 113 unità di servizio per il 2021, 7 303 402 movimenti IFR e 86 656 273 unità di servizio per il 2022, 8 326 704 movimenti IFR e 101 925 348 unità di servizio per il 2023, e 9 326 147 movimenti IFR e 116 358 421 unità di servizio per il 2024.
(9)La definizione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione dovrebbe tenere conto di considerazioni di ordine economico, ambientale, operativo e di sicurezza, nonché delle interdipendenze o dei compromessi tra i settori essenziali di prestazione. In effetti, per gli obiettivi prestazionali per i settori essenziali di prestazione concernenti l’efficienza economica e la capacità è opportuno tenere conto del rapporto tra i costi in modo da fornire la capacità supplementare e i miglioramenti che tali costi possono apportare. Per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente è opportuno tenere conto del fatto che le misure operative per la gestione del traffico aereo (air traffic management – ATM) volte a ridurre al minimo il consumo di carburante, e quindi a limitare le emissioni, non possono essere sempre attuate nella pratica. Ciò è dovuto alle restrizioni operative connesse in particolare alla separazione sicura degli aeromobili e alla capacità ATM disponibile. Infine per gli obiettivi prestazionali per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza (safety) è opportuno tenere conto del fatto che la fornitura di servizi di navigazione aerea in modo sicuro costituisce un obiettivo prioritario e che la sicurezza dovrebbe essere pienamente integrata nella pianificazione delle attività dei fornitori di servizi di navigazione aerea.
(10)Per il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP3 sono stati definiti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/903 in relazione al livello di efficacia della gestione della sicurezza che deve essere raggiunto dai fornitori di servizi di navigazione aerea nell’ultimo anno dell’RP3, ossia il 2024. È opportuno mantenere tali obiettivi. La notevole diminuzione del traffico aereo causato dalla crisi della COVID-19 e la conseguente significativa volatilità a breve termine nel numero di voli non dovrebbero comportare un deterioramento delle prestazioni in materia di sicurezza. L’attuazione dei miglioramenti previsti nell’efficacia della gestione della sicurezza da parte dei fornitori di servizi di navigazione aerea dovrebbe continuare durante l’RP3.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.195.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A195%3ATOC
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