Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/882 della Commissione del 1o giugno 2021 che autorizza l’immissione sul mercato della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento a norma del Regolamento (UE) 2015/2283 del Pe e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione (1), in particolare l’articolo 12,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2015/2283 dispone che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato dell’Unione.

(2)A norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283 è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione (2), che istituisce un elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati.

(3)Il 13 febbraio 2018 la società SAS EAP Group («il richiedente») ha presentato alla Commissione, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, una domanda di immissione sul mercato dell’Unione della larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata quale nuovo alimento. La domanda riguardava l’uso della larva di Tenebrio molitor essiccata come insetto essiccato intero, sotto forma di snack e come ingrediente alimentare in una serie di prodotti alimentari; la popolazione bersaglio era costituita dalla popolazione in generale. Il richiedente ha inoltre presentato alla Commissione una richiesta di tutela dei dati di proprietà industriale forniti nella domanda.

(4)A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283, il 3 luglio 2018 la Commissione ha consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») chiedendole di formulare un parere scientifico sulla base di una valutazione della larva di Tenebrio molitor essiccata quale nuovo alimento.

(5)Il 24 novembre 2020 l’Autorità ha adottato un parere scientifico sulla sicurezza della larva di Tenebrio molitor quale nuovo alimento (3), conformemente all’articolo 11 del regolamento (UE) 2015/2283.

(6)In tale parere l’Autorità ha concluso che la larva di Tenebrio molitor essiccata è sicura per gli usi e i livelli d’uso proposti. Il parere dell’Autorità fornisce pertanto elementi sufficienti per stabilire che la larva di Tenebrio molitor essiccata, alle condizioni d’uso valutate, è conforme all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283.

(7)In tale parere, sulla base di una quantità limitata di dati pubblicati sull’allergia alimentare connessa agli insetti, provenienti in particolare da due studi condotti sull’uomo, nei quali complessivamente quattro reazioni allergiche sospette sono state attribuite alla larva di Tenebrio molitor essiccata, e da uno studio condotto sugli animali, l’Autorità ha concluso che il consumo di tale nuovo alimento può provocare una sensibilizzazione alle proteine della larva gialla della farina nonché alla tropomiosina proveniente da altre fonti, quali crostacei e acari. L’Autorità ha raccomandato di svolgere ulteriori ricerche sull’allergenicità della larva di Tenebrio molitor essiccata. Per dare seguito alla raccomandazione dell’Autorità la Commissione sta attualmente esaminando le modalità per svolgere le ricerche necessarie sull’allergenicità delle larve di Tenebrio molitor.

(8)Fino a quando l’Autorità non avrà valutato i dati generati nell’ambito della ricerca e in considerazione del fatto che, ad oggi, in base ai dati a disposizione del settore degli insetti per quanto riguarda la larva di Tenebrio molitor (4) essiccata sono stati segnalati solo i pochi summenzionati casi di allergia, la Commissione ritiene che non sia opportuno includere nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati alcun requisito di etichettatura specifico relativo alla possibilità che la larva di Tenebrio molitor essiccata causi una sensibilizzazione primaria.

(9)Nel suo parere l’Autorità ha inoltre rilevato che il consumo di larva di Tenebrio molitor essiccata può causare reazioni allergiche nelle persone allergiche ai crostacei e agli acari della polvere. L’Autorità ha inoltre osservato che se nel substrato con cui vengono alimentati gli insetti sono presenti ulteriori allergeni, questi ultimi possono finire nel nuovo alimento. Tali allergeni possono includere quelli contenuti nell’elenco di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È pertanto opportuno che la larva di Tenebrio molitor essiccata messa a disposizione dei consumatori come tale e gli alimenti contenenti larva di Tenebrio molitor essiccata siano adeguatamente etichettati conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2283 e al regolamento (UE) n. 1169/2011.

(10)Nel suo parere l’Autorità ha osservato che le sue conclusioni relative alla sicurezza del nuovo alimento sono basate su analisi dei contaminanti nel nuovo alimento (6), su una descrizione dettagliata del processo di essiccazione (7), su dati analitici sui livelli di chitina (8) e su dati relativi allo stato ossidativo e microbiologico del nuovo alimento durante la conservazione (9). L’Autorità ha inoltre osservato che non sarebbe potuta giungere a tali conclusioni senza i dati provenienti dalle relazioni non pubblicate concernenti gli studi contenuti nel fascicolo del richiedente.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.194.01.0016.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A194%3ATOC

 

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