La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 29, frase introduttiva e lettere a) e d), l’articolo 31, paragrafo 5, frase introduttiva e lettere a) e b), l’articolo 32, paragrafo 2, frase introduttiva e lettera c), l’articolo 41, paragrafo 3, frase introduttiva e lettere a) e b), e l’articolo 42, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo, tra cui norme per i metodi diagnostici, per i programmi di sorveglianza dell’Unione e per l’approvazione dei programmi di eradicazione da parte della Commissione.
(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (2) integra le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429.
(3)L’articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689 prevede una deroga alle prescrizioni per ottenere il riconoscimento da parte della Commissione di determinati status di indenne da malattia per le malattie degli animali acquatici. Per ridurre l’onere amministrativi tale deroga dovrebbe essere estesa in modo da prevedere una disposizione analoga per l’approvazione di determinati programmi di eradicazione di malattie degli animali acquatici.
(4)Uno Stato membro che desideri ottenere l’approvazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per l’intero territorio o per una sua zona o compartimento che rappresenti oltre il 75 % del territorio o che è condivisa con un altro Stato membro o un paese terzo, è tenuto a chiederne l’approvazione alla Commissione. In tutti gli altri casi lo Stato membro deve ricorrere a un sistema di autodichiarazione.
(5)Il sistema di autodichiarazione di un programma di eradicazione di malattie degli animali acquatici per zone e compartimenti diversi da quelli che devono essere approvati dalla Commissione è concepito per garantire la trasparenza del processo e rendere l’approvazione del programma di eradicazione più agevole e potenzialmente più veloce per lo Stato membro. L’intero processo dovrebbe essere completato per via elettronica a meno che la Commissione o un altro Stato membro non segnali problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente. Qualora sussistano problematiche che non possono essere risolte in modo soddisfacente, la dichiarazione deve essere presentata al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
(6)La decisione 2010/367/UE della Commissione (3) stabilisce prescrizioni minime per i programmi di sorveglianza dell’influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e definisce orientamenti tecnici negli allegati. Tali prescrizioni figurano ora nell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/689. A fini di chiarezza e trasparenza, la decisione 2010/367/UE dovrebbe figurare nell’elenco degli atti abrogati dall’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
(7)Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 sono stati riscontrati rimandi errati nel suo allegato IV. Tali rimandi dovrebbero essere rettificati.
(8)L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce prescrizioni specifiche per quanto riguarda le malattie degli animali acquatici. Tra queste vi sono le prescrizioni generali per le visite sanitarie e per il campionamento nell’ambito dei programmi di eradicazione. Le prescrizioni generali sono applicabili anche ai fini della dimostrazione e del mantenimento dello status di indenne da malattia.
(9)L’allegato VI, parte II, capitolo 2, sezione 5, del regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i metodi diagnostici e di campionamento per individuare l’infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione a livello di HPR. È opportuno aggiornare i metodi diagnostici e di campionamento alla luce delle ultime informazioni disponibili nel Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) (4).
(10)Dopo la pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/689 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono stati riscontrati alcuni errori nell’allegato IV, parte II, e nell’allegato VI, parte III, di tale regolamento. Tali errori dovrebbero essere rettificati.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.194.01.0010.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A194%3ATOC
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