Regolamento (UE) 2021/847 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce il programma Fiscalis per la cooperazione nel settore dell’imposizione fiscale e che abroga il Regolamento (UE) n. 1286/2013.

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Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 197,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il programma Fiscalis 2020, che è stato istituito con il regolamento (UE) n. 1286/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ed è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e i paesi associati, e i programmi che lo hanno preceduto hanno apportato un notevole contributo all’agevolazione e al miglioramento della cooperazione tra le autorità fiscali dell’Unione. Il valore aggiunto di tali programmi, anche in relazione alla tutela degli interessi finanziari ed economici degli Stati membri e dei contribuenti, è stato riconosciuto dalle autorità fiscali dei paesi partecipanti. Le sfide per il prossimo decennio potranno essere affrontate solo se gli Stati membri guarderanno al di là delle frontiere dei loro territori amministrativi e coopereranno intensamente con le loro controparti.

(2)Il programma Fiscalis 2020 offre agli Stati membri un quadro a livello dell’Unione in cui sviluppare attività di cooperazione. Tale quadro è più efficiente in termini di costi rispetto a eventuali quadri di cooperazione individuali che i singoli Stati membri dovessero istituire su base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il proseguimento del programma Fiscalis 2020 attraverso l’istituzione di un nuovo programma nel medesimo settore, il programma Fiscalis («programma»).

(3)Fornendo un quadro di riferimento per le azioni che sostenga il mercato interno, stimoli la competitività dell’Unione e tuteli gli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri, il programma dovrebbe contribuire a sostenere la politica fiscale e l’attuazione del diritto dell’Unione relativo all’imposizione fiscale, prevenire e lottare contro la frode e l’evasione fiscali, la pianificazione fiscale aggressiva e la doppia non imposizione, evitare e ridurre inutili oneri amministrativi per i cittadini e le imprese nelle operazioni transfrontaliere, sostenere sistemi fiscali più equi e più efficienti, realizzare il pieno potenziale del mercato interno e stimolare la concorrenza leale nell’Unione, sostenere un approccio comune dell’Unione nei consessi internazionali, assistere le autorità fiscali nello sviluppo delle capacità amministrative, anche ammodernando le tecniche di rendicontazione e revisione contabile, e sostenere la relativa formazione del personale delle autorità fiscali.

(4)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (4).

(5)Per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di paesi terzi è opportuno che il programma sia aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e dei paesi candidati nonché di potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato, se sono rispettate talune condizioni. Esso potrebbe inoltre essere aperto ad altri paesi terzi, conformemente alle condizioni stabilite in accordi specifici tra l’Unione e tali paesi per la loro partecipazione a programmi dell’Unione.

(6)Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

(7)Le azioni nel quadro del programma Fiscalis 2020 si sono rivelate adeguate e dovrebbero pertanto essere mantenute. Al fine di conferire maggiore semplicità e flessibilità all’esecuzione del programma, e quindi di migliorare la realizzazione dei suoi obiettivi, le azioni dovrebbero essere definite solo in termini di categorie generali, con un elenco di esempi illustrativi di attività concrete, come riunioni e simili eventi ad hoc (incluse, se del caso, la presenza negli uffici amministrativi e la partecipazione alle indagini amministrative), la collaborazione strutturata sulla base di progetti (comprese, se del caso, revisioni contabili congiunte) e lo sviluppo di capacità informatiche (compreso, se del caso, l’accesso da parte delle autorità fiscali a registri interconnessi). Se del caso, le azioni dovrebbero essere intese ad affrontare temi prioritari al fine di conseguire gli obiettivi del programma. Attraverso la cooperazione e lo sviluppo di capacità, il programma dovrebbe inoltre promuovere e sostenere l’adozione e l’effetto leva di soluzioni innovative per migliorare ulteriormente le capacità di realizzare le priorità fondamentali in materia di imposizione fiscale.

(8)Alla luce della crescente mobilità dei contribuenti, del numero di operazioni transfrontaliere, dell’internazionalizzazione degli strumenti finanziari e del conseguente aumento dei rischi di frode fiscale, evasione fiscale e pianificazione fiscale aggressiva, i quali vanno tutti ben oltre le frontiere dell’Unione, gli adattamenti o le estensioni dei sistemi elettronici europei per la cooperazione con paesi terzi non associati al programma e organizzazioni internazionali potrebbero presentare un interesse per l’Unione o gli Stati membri. In particolare, tali adattamenti o estensioni permetterebbero di evitare gli oneri amministrativi e i costi associati allo sviluppo e al funzionamento di due sistemi elettronici simili utilizzati per lo scambio di informazioni all’interno dell’Unione e a livello internazionale. Pertanto, ove debitamente giustificati da tale interesse, tali adattamenti o estensioni dovrebbero essere ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma.

(9)Considerata l’importanza della globalizzazione e della lotta alla frode fiscale, all’evasione fiscale e alla pianificazione fiscale aggressiva, il programma dovrebbe prevedere la possibilità di coinvolgere esperti esterni ai sensi dell’articolo 238 del regolamento finanziario. Tali esperti esterni dovrebbero essere principalmente rappresentanti di autorità governative, incluse le autorità governative di paesi terzi non associati, compresi i paesi meno sviluppati, nonché rappresentanti delle organizzazioni internazionali, degli operatori economici, dei contribuenti e della società civile. In tale contesto, per paese meno sviluppato si dovrebbe intendere un paese terzo o un territorio extra UE ammissibile a ricevere aiuti pubblici allo sviluppo in conformità del pertinente elenco pubblicato dal comitato per l’assistenza allo sviluppo dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e sulla base della definizione di «paesi meno sviluppati» delle Nazioni Unite. La selezione degli esperti partecipanti ai gruppi di esperti dovrebbe essere basata sulla decisione della Commissione del 30 maggio 2016 recante norme orizzontali sulla creazione e il funzionamento dei gruppi di esperti della Commissione. Per quanto riguarda gli esperti designati a titolo personale per agire in modo indipendente nell’interesse pubblico, è opportuno che la Commissione garantisca che tali esperti siano imparziali, che non abbiano eventuali conflitti di interesse con le loro responsabilità professionali e che le informazioni sulla loro selezione e partecipazione siano rese pubbliche.

(10)In linea con l’impegno della Commissione a favore della coerenza e semplificazione dei programmi di finanziamento delineato nella comunicazione del 19 ottobre 2010 sulla revisione del bilancio dell’Unione europea, le risorse dovrebbero essere condivise con altri strumenti di finanziamento dell’Unione se le azioni previste nell’ambito del programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento, escludendo il doppio finanziamento. Le azioni nell’ambito del programma dovrebbero garantire la coerenza nell’impiego delle risorse dell’Unione che sostengono la politica fiscale e le autorità fiscali.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.188.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A188%3ATOC

 

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