Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/846 della Commissione del 25 maggio 2021 che modifica l'allegato della Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/641.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)L'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell'HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell'HPAI nei volatili selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l'agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo. L'HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell'HPAI.

(3)La decisione di esecuzione (UE) 2021/641 della Commissione (3), adottata nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce misure di controllo delle malattie in relazione a focolai di HPAI.

(4)Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2021/641 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri in seguito alla comparsa focolai di HPAI in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 è stato recentemente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2021/766 della Commissione (4) a seguito della comparsa di ulteriori focolai di HPAI nel pollame o in volatili in cattività in Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Francia, Polonia, Slovacchia e Svezia di cui era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/766, la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI dei sottotipi H5N1 e H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei Länder Baden-Württemberg e Bassa Sassonia di tale Stato membro.

(7)Anche la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nelle seguenti regioni (voivodati) di tale Stato membro: Cuiavia-Pomerania, Masovia, Varmia-Masuria e Grande Polonia.

(8)Inoltre la Romania ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nei suoi distretti di Mureș e Harghita.

(9)Inoltre la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano detenuti pollame o volatili in cattività nella regione della Boemia centrale di tale Stato membro.

(10)Tali focolai in Cechia, Germania e Romania sono localizzati al di fuori delle zone attualmente elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2021/641 e le autorità competenti di detti Stati membri hanno adottato le necessarie misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza attorno a tali nuovi focolai.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.187.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A187%3ATOC

 

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