Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra (1) («accordo»), è entrato in vigore il 1o settembre 2017.
(2)A norma dell’articolo 301, paragrafo 3, dell’accordo, le parti devono designare di comune accordo un elenco di almeno 15 persone competenti nelle questioni oggetto del titolo IV, capo 13, dell’accordo («capo 13»), che possono essere selezionate come membri del gruppo di esperti per l’esame di questioni attinenti al capo 13 per le quali non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.
(3)L’Unione ha proposto i nominativi di cinque esperti, mentre l’Ucraina ha fornito i nominativi di tre esperti. L’Ucraina si è impegnata a fornire i nominativi di altri due esperti entro il 31 dicembre 2021. Le parti hanno designato di comune accordo cinque esperti che non sono cittadini né dell’una né dell’altra parte e che potranno presiedere il gruppo di esperti a norma dell’articolo 301 dell’accordo.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina in riferimento alla designazione dell’elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell’articolo 301 dell’accordo per garantire l’efficacia delle disposizioni del capo 13,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina, istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l’Ucraina, dall’altra, in riferimento alla designazione dell’elenco di esperti che possono essere selezionati come membri del gruppo di esperti a norma dell’articolo 301 dell’accordo, deve basarsi sul progetto di decisione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile UE-Ucraina (2).
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.185.01.0025.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A185%3ATOC
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