Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/808 della Commissione del 22 Marzo 2021 sul rendimento dei metodi analitici in relazione ai residui di sostanze farmacologicamente attive impiegate negli animali destinati alla produzione di alimenti.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 disciplina l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione nel settore, tra gli altri, della sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede norme specifiche sui controlli ufficiali in relazione a sostanze il cui impiego può dar luogo a residui negli alimenti e nei mangimi e stabilisce prescrizioni generali relative ai metodi da utilizzare per il campionamento, le analisi e le prove di laboratorio durante i controlli ufficiali e altre attività ufficiali.

(2)La decisione 2002/657/CE della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni relative al rendimento dei metodi analitici e all’interpretazione dei risultati delle analisi di talune sostanze e dei loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale e la decisione 98/179/CE della Commissione (3) stabilisce norme dettagliate relative al prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale. Entrambe le decisioni sono state adottate sulla base della direttiva 96/23/CE del Consiglio (4), abrogata dal regolamento (UE) 2017/625. Alla luce dei nuovi sviluppi scientifici, tali norme dovrebbero essere aggiornate e integrate nel quadro dei controlli ufficiali definito dal regolamento (UE) 2017/625.

(3)A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2002/657/CE, la decisione non si applica alle sostanze per le quali siano state stabilite norme più particolari in altra legislazione dell’Unione. Tali sostanze sono micotossine nei prodotti alimentari, diossine e policlorobifenili (PCB) diossina-simili nei prodotti alimentari e piombo, cadmio, mercurio e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari. Le micotossine presenti nei prodotti alimentari devono soddisfare le prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 401/2006 della Commissione (5), relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari. Il regolamento (UE) 2017/644 della Commissione (6) che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari si applica alle diossine e ai PCB diossina-simili. Le disposizioni relative al campionamento e all’analisi per i controlli ufficiali dei tenori di piombo, cadmio, mercurio e benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono stabilite nel regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (7).

(4)Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno riunire le disposizioni applicabili al campionamento e all’analisi delle sostanze farmacologicamente attive in un unico atto giuridico, come nel caso delle micotossine, delle diossine, dei PCB diossina-simili, del piombo, del cadmio, del mercurio e del benzo(a)pirene nei prodotti alimentari.

(5)Le decisioni 98/179/CE e 2002/657/CE dovrebbero pertanto essere abrogate e sostituite dal presente regolamento.

(6)A norma del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), i coccidiostatici e gli istomonostatici possono essere utilizzati come additivi per mangimi; il regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (9), che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali, si applica pertanto alle analisi del loro tenore negli alimenti per animali. Il presente regolamento dovrebbe tuttavia applicarsi alle analisi degli alimenti per animali nell’ambito di azioni di follow-up durante indagini sull’origine dei campioni non conformi nei casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi o alle norme dell’Unione applicabili all’uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate.

(7)Al fine di garantire la continuità nell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali sui residui di sostanze farmacologicamente attive ed evitare che tutti i metodi necessitino contemporaneamente di una nuova validazione, i metodi validati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono rimanere in uso per un periodo limitato, fatte salve le prescrizioni di cui all’allegato I, punti 2 e 3, della decisione 2002/657/CE. È pertanto opportuno concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per applicare le prescrizioni del presente regolamento a tutti i metodi analitici.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0084.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC

 

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