Decisione d’Esecuzione (UE) 2021/800 della Commissione del 17 maggio 2021 che modifica la Decisione 2011/163/UE relativa all’approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell’articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l’articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 96/23/CE, i paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare gli animali e i prodotti di origine animale contemplati dalla medesima direttiva sono tenuti a presentare piani di sorveglianza dei residui che offrano le garanzie richieste («i piani»). Le garanzie devono essere almeno di effetto equivalente a quello derivante dalle garanzie previste da tale direttiva, in particolare devono soddisfare le condizioni dell’articolo 4 e precisare gli elementi di cui all’articolo 7 di tale direttiva e soddisfare le condizioni dell’articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 96/22/CE. I piani dovrebbero comprendere almeno le categorie di residui e sostanze di cui all’allegato I della direttiva 96/23/CE.

(2)La decisione 2011/163/UE della Commissione (2) approva i piani presentati da alcuni paesi terzi per determinati animali e prodotti di origine animale elencati nell’allegato di tale decisione.

(3)I budelli di origine animale possono contenere residui di sostanze farmacologicamente attive. Residui di questo tipo, corrispondenti a sostanze ad attività antimicrobica vietate, sono stati rinvenuti in budelli importati nell’Unione e segnalati nel sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi dal 2015 in provenienza da alcuni paesi terzi. Tali residui possono essere presenti nei budelli a causa della somministrazione di antimicrobici utilizzati per prevenirne il deterioramento batterico. La Commissione dovrebbe pertanto garantire la sicurezza chimica dei budelli esigendo che entrino nell’Unione solo budelli di origine animale provenienti da paesi terzi elencati nell’allegato della decisione 2011/163/UE, i quali hanno fornito le garanzie richieste per tale prodotto nei rispettivi piani approvati di sorveglianza dei residui. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’articolo 2, paragrafo 1, della decisione 2011/163/UE.

(4)I paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati, destinati al consumo umano, conformemente al regolamento (UE) 2017/625 (3) sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (4). I paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinati prodotti a base di carne a norma del regolamento (UE) 2016/429 (5) sono elencati nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/405 della Commissione (6).

(5)Al fine di ridurre al minimo le perturbazioni degli scambi commerciali, tutti i paesi terzi dai quali è attualmente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di carne a norma dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 e che sono già elencati nell’allegato della decisione 2011/163/UE dovrebbero essere elencati in tale allegato anche per i budelli di origine animale, in quanto hanno già fornito sufficienti garanzie in merito alla sorveglianza dei residui. Inoltre, per quanto riguarda i budelli, il rischio non deriva dal trattamento dell’animale, bensì dal fatto che il prodotto viene adulterato per evitarne il deterioramento batterico.

(6)Anche i paesi terzi che hanno completato con successo il questionario relativo alla sanità animale e alla salute pubblica al fine di essere inclusi nei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/404 e (UE) 2021/405 dovrebbero essere elencati nell’allegato della decisione 2011/163/UE per i budelli, a condizione che abbiano presentato alla Commissione un piano specifico di sorveglianza dei residui per i budelli di origine animale e che tale piano sia stato approvato dalla Commissione.

(7)Un elenco definitivo dei paesi che soddisfano i requisiti della direttiva 96/23/CE in relazione all’assenza di sostanze ad attività antimicrobica vietate nei budelli sarà stilato dalla Commissione dopo che sarà stata completata la valutazione dei piani di sorveglianza dei residui presentati da tutti i paesi terzi che esportano budelli nell’Unione e prima della fine del periodo transitorio che termina il 20 ottobre 2021.

(8)Sebbene l’Australia non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per le uova, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza esclusivamente uova originarie di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire le uova nella voce dell’elenco relativa all’Australia, con la corrispondente nota a piè di pagina.

(9)Sebbene l’India non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i prodotti a base di pollame e i prodotti lattiero-caseari, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo prodotti lattiero-caseari originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i prodotti lattiero-caseari nella voce dell’elenco relativa all’India, con la corrispondente nota a piè di pagina.

(10)Sebbene la Nuova Zelanda non disponga di un piano di sorveglianza dei residui approvato per i suini, i prodotti a base di pollame, le uova e i conigli, essa ha fornito garanzie in merito al fatto che utilizza solo prodotti a base di carne suina, prodotti a base di pollame, uova e conigli originari di Stati membri o di paesi terzi autorizzati ad esportare tali prodotti nell’Unione nei prodotti composti destinati all’esportazione nell’UE. È pertanto opportuno inserire i suini, i prodotti a base di pollame, le uova e i conigli nella voce dell’elenco relativa alla Nuova Zelanda, con la corrispondente nota a piè di pagina.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.179.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A179%3ATOC

 

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