Regolamento Delegato (UE) 2021/806 della Commissione del 10 marzo 2021 che modifica il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione.

(2)Il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 «repellenti e attrattivi» descritti nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 18 settembre 2019 l’autorità di valutazione competente della Francia, che è stata designata come Stato membro relatore, ha presentato la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («l’Agenzia»).

(4)In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 16 giugno 2020 (3) il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente.

(5)Secondo tale parere i biocidi del tipo di prodotto 19 contenenti diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012. Nel suo parere l’Agenzia ha inoltre concluso che tale principio attivo non desta preoccupazione e può pertanto essere incluso nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6)Tenendo conto del parere dell’Agenzia, è dunque opportuno includere il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Poiché il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione è stato valutato in base ad un fascicolo relativo al principio attivo conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), è opportuno classificarlo nella categoria 6 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, «Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE».

(7)L’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede misure transitorie nel caso in cui un principio attivo esistente incluso nel programma di lavoro per l’esame sistematico dei principi attivi esistenti sia approvato conformemente a tale regolamento. Per quanto riguarda il diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, di tale regolamento dovrebbe essere fissata al 1o luglio 2022, al fine di concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione conformemente all’articolo 89, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19 è il 1o luglio 2022.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.180.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A180%3ATOC

 

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