La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti (1), in particolare l’articolo 1 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Il comitato scientifico dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), allargato secondo la procedura di cui all’articolo 5 quater, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ha redatto relazioni di valutazione del rischio delle nuove sostanze psicoattive metil 3,3-dimetil-2-1-(penta-4-en-1-il)-1H-indazolo-3-carbonil ammino butanoato (MDMB-4en-PINACA) e metil 2-1-(4-fluorobutil)-1H-indolo-3-carbonil ammino -3,3-dimetilbutanoato (4F-MDMB-BICA) conformemente all’articolo 5 quater del medesimo regolamento. L’Osservatorio ha presentato tali relazioni alla Commissione e agli Stati membri il 9 dicembre 2020.
(2)L’MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-BICA sono agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi (cannabinoidi sintetici). Presentano effetti simili al tetraidrocannabinolo (THC), che è responsabile dei principali effetti psicoattivi della cannabis, ma possiedono una tossicità aggiuntiva potenzialmente mortale. L’alta potenza delle due sostanze genera un elevato rischio di avvelenamento.
(3)L’MDMB-4en-PINACA è disponibile nell’Unione almeno dal 2017 ed è stato individuato in 20 Stati membri, con un notevole aumento del numero di Stati membri che lo hanno individuato per la prima volta nel 2019. Nel 2020 si è registrato un forte aumento del quantitativo di MDMB-4en-PINACA sequestrato dalle dogane. 20 Stati membri hanno comunicato 389 sequestri in totale (3). Inoltre sei Stati membri hanno segnalato la raccolta di 15 campioni e uno Stato membro ha segnalato la raccolta di 28 campioni biologici. Trattandosi di una sostanza non soggetta a controlli sistematici in determinati laboratori, è probabile che le segnalazioni relative all’MDMB-4en-PINACA siano generalmente inferiori alla realtà. Nella maggior parte dei casi la sostanza è stata sequestrata in forma di polvere e in miscele da fumare, ma è stata anche identificata in forma di carta impregnata, compresa carta assorbente, in forma liquida e in altre forme non specificate.
(4)Sono stati segnalati dodici decessi associati all’MDMB-4en-PINACA in due Stati membri. Dato che la sostanza non è soggetta a controlli sistematici in determinati laboratori, è probabile che il numero di intossicazioni e di decessi sia inferiore al reale.
(5)Il 4F-MDMB-BICA è disponibile nell’Unione europea almeno dal marzo 2020 e la sua presenza è stata rilevata in undici Stati membri. Undici Stati membri hanno comunicato 94 sequestri in totale (4). Inoltre uno Stato membro ha segnalato la raccolta di un campione e uno Stato membro ha segnalato la raccolta di 126 campioni biologici. Trattandosi di una sostanza nuova sul mercato e quindi non soggetta a controlli sistematici, è probabile che le segnalazioni relative al 4F-MDMB-BICA siano generalmente inferiori alla realtà. Nella maggior parte dei casi la sostanza è stata sequestrata in forma di polvere, in miscele da fumare e in forma di carta assorbente, ma è stata anche identificata in forma liquida e in altre forme non specificate.
(6)Tra maggio e agosto 2020 sono stati segnalati 21 decessi associati al 4F-MDMB-BICA in uno Stato membro. Dato che il 4F-MDMB-BICA non è soggetto a controlli sistematici in quanto è apparso sul mercato dell’Unione in tempi molto recenti, è probabile che il numero di intossicazioni e di decessi causati da tale sostanza individuati e segnalati sia inferiore al numero reale.
(7)L’MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-BICA risultano essere venduti online in piccoli quantitativi e all’ingrosso come sostituti «legali» della cannabis e dei cannabinoidi sintetici controllati, principalmente come prodotti di consumo finiti, quali miscele da fumare, e-liquid o impregnati su carta.
(8)Non vi è nessuna prova diretta che dimostri l’implicazione di organizzazioni criminali nella produzione, distribuzione (traffico) e fornitura dell’MDMB-4en-PINACA e del 4F-MDMB-BICA nell’Unione.
(9)L’MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-BICA non hanno alcun uso terapeutico umano o veterinario riconosciuto nell’Unione né, a quanto risulta, altrove. Non vi sono indicazioni di un possibile uso di tali sostanze per altre finalità oltre che come standard analitici di riferimento e nella ricerca scientifica.
(10)Secondo le relazioni di valutazione dei rischi molte questioni connesse all’MDMB-4en-PINACA e al 4F-MDMB-BICA poste dalla mancanza di dati sui rischi per la salute delle persone, per la sanità pubblica e per la società potrebbero trovare risposta in seguito a ulteriori ricerche. Le informazioni disponibili indicano che il consumo dell’MDMB-4en-PINACA e del 4F-MDMB-BICA provoca danni alla salute associati alla tossicità acuta di tali sostanze e alla loro potenzialità di indurre abuso o dipendenza. Si ritiene che i danni alla salute mettano in pericolo la vita. Non vi sono informazioni specifiche sui rischi sociali posti dall’MDMB-4en-PINACA e dal 4F-MDMB-BICA. Vi sono pertanto motivi sufficienti per includere l’MDMB-4en-PINACA e il 4F-MDMB-BICA nella definizione di «stupefacenti».
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.178.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A178%3ATOC
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