Il Consiglio dell'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Le norme internazionali sul contrasto del commercio illecito sono essenziali per creare condizioni concorrenziali di parità e favorire il commercio legittimo. Tali norme dovrebbero comprendere linee guida che aiutino i governi e i decisori politici nei loro sforzi volti a ridurre e a scoraggiare il commercio illecito che avviene attraverso le zone franche e al loro interno, come quelle del progetto di raccomandazione dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) «sul contrasto del commercio illecito: rafforzare la trasparenza nelle zone franche» («progetto di raccomandazione»).
(2)Si sono svolte ampie discussioni sul progetto di raccomandazione in seno al gruppo speciale dell'OCSE per il contrasto del commercio illecito, un organismo sussidiario del Forum di alto livello sul rischio del comitato sulla governance pubblica dell'OCSE, sulla base di sei anni di analisi e consultazioni di esperti, tra cui l'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) e l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
(3)Si prevede che il progetto di raccomandazione sarà prima sottoposto al comitato sulla governance pubblica dell'OCSE per approvazione e, successivamente, al Consiglio dell'OCSE per l'adozione.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e di Consiglio dell'OCSE, poiché il progetto di raccomandazione è tale da incidere sull'analisi dei rischi svolta dalle autorità doganali degli Stati membri in conformità al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in combinato disposto con il quadro comune di gestione del rischio e del controllo. L'inosservanza del codice di condotta è infatti un indicatore di rischio che le autorità doganali degli Stati membri possono utilizzare con un margine di discrezionalità per selezionare le merci o gli operatori economici da sottoporre a controllo doganale in considerazione dei contingenti che arrivano o sono transitati nelle rispettive zone franche. Il commercio illecito produce ampi effetti negativi in termini economici, sociali, ambientali e persino politici ed è essenziale che l'Unione sostenga l'adozione del progetto di raccomandazione nel Consiglio dell'OCSE.
(5)Il Consiglio dell'OCSE è un organo istituito dalla Convenzione relativa all'OCSE. Ventitré Stati membri sono membri dell'OCSE e hanno diritto di voto nel Consiglio dell'OCSE. L'Unione non è membro dell'OCSE e non ha quindi diritto di voto in sede di adozione di atti giuridici da parte del Consiglio dell'OCSE. Mentre la Commissione esprime la posizione dell'Unione nel comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e nel Consiglio dell'OCSE, gli Stati membri che sono membri dell'OCSE dovrebbero utilizzare il loro diritto di voto per adottare congiuntamente una posizione a nome dell'Unione, in linea con la posizione dell'Unione.
(6)La posizione dell'Unione in sede di comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e in sede di Consiglio dell'OCSE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di raccomandazione accluso,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e di Consiglio dell'OCSE riguardo al rafforzamento della trasparenza nelle zone franche si basa sul progetto di raccomandazione «sul contrasto del commercio illecito: rafforzare la trasparenza nelle zone franche», accluso alla presente decisione.
Lievi modifiche del progetto di raccomandazione possono essere concordate dai rappresentanti dell'Unione in sede di comitato sulla governance pubblica dell'OCSE e di Consiglio dell'OCSE senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Gli Stati membri che sono membri dell'OCSE adottano congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per il Consiglio
Il Presidente
T. TUPPURAINEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.177.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A177%3ATOC
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