La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 92/83/CEE mira a creare, nel settore della tassazione dell'alcol, condizioni che garantiscano l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE specifica i prodotti contemplati da tale direttiva che gli Stati membri sono tenuti a esentare dall'accisa. L'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE prevede un'esenzione per i prodotti denaturati contemplati da tale direttiva impiegati per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano. Il sistema previsto dalla direttiva 92/83/CEE è basato sul principio dell'accettazione reciproca. Una volta esentato dall'accisa in uno Stato membro, un prodotto rientrante nel campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE può circolare liberamente in tutta l'Unione senza essere soggetto ad accisa. L'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE consente agli Stati membri di rifiutare la concessione di tale esenzione se il prodotto in questione dà luogo a evasione, frode o abuso.
(2)Con lettera del 3 giugno 2016 la Lituania ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, della direttiva 92/83/CEE, il suo rifiuto di concedere l'esenzione dall'accisa prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE per l'alcol etilico denaturato con alcol isopropilico in quantità pari o inferiore a 10 litri per ettolitro di alcol etilico assoluto, utilizzato in taluni prodotti per l'igiene bucco-dentale e alcol cosmetici (di seguito «i prodotti in questione»). La Lituania ritiene che i prodotti in questione abbiano dato luogo a evasione, frode e abuso in Lituania.
(3)Il 15 giugno 2016 la Commissione ha trasmesso la comunicazione della Lituania agli altri Stati membri, invitandoli a presentare le loro osservazioni.
(4)Nella riunione del comitato delle accise dell'8 novembre 2016 gli Stati membri hanno convenuto che il gruppo di progetto Fiscalis sulle modalità di completamento dei lavori sull'alcol completamente e parzialmente denaturato deve esaminare le formule di denaturazione dei prodotti cosmetici e per l'igiene personale e fornire un parere sulla formula appropriata per tali prodotti. Il comitato riesaminerà la questione in seguito al parere del gruppo di progetto Fiscalis. Il gruppo di progetto Fiscalis ha osservato che la formula utilizzata nei prodotti in questione è utilizzata anche in molti altri prodotti non destinati al consumo umano. Tuttavia questi altri prodotti non hanno dato luogo a evasione, frode o abuso. Sarebbe pertanto sproporzionato tassare tutti i prodotti denaturati con tale formula. La Commissione ha quindi invitato la Lituania, con lettera del 21 gennaio 2019, a fornire una descrizione particolareggiata dei prodotti in questione anziché la formula di denaturazione.
(5)Con lettera del 21 agosto 2019 la Lituania ha fornito ulteriori informazioni sui prodotti in questione. La Commissione ha trasmesso tali informazioni agli altri Stati membri. Nella sua lettera la Lituania ha spiegato che i prodotti in questione sono prodotti per l'igiene bucco-dentale recanti i marchi «Classic» e «Crystal» e alcol cosmetici recanti i marchi «Yellow», «Citrus», «Green», «Citrina», «Red», «Avietė», «Blue» e «Juodieji serbentai», aventi rispettivamente titolo alcolometrico volumico di circa 20 % o 60 %. I prodotti in questione non sono utilizzati per gli scopi igienici o cosmetici indicati sull'etichetta. Secondo la lettera della Lituania, gli operatori economici commercializzano tali prodotti presso gruppi vulnerabili della popolazione lituana per il consumo come bevande alcoliche inebrianti, senza eliminare il denaturante tossico, con conseguenti danni per la salute umana. I prodotti in questione sono destinati al consumo umano e la Lituania ritiene pertanto che non dovrebbero beneficiare di un'esenzione dall'accisa. Nella sua lettera la Lituania ha concluso che questa situazione dà luogo ad abusi ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 92/83/CEE.
(6)Inoltre, secondo le stime della Lituania, il quantitativo totale dei prodotti in questione venduti sul mercato lituano tra il 2009 e il 2016 ammonta a circa 1 500 000 litri, il che corrisponde a una perdita di accise di circa 11 500 000 EUR, vale a dire all'1 % del gettito totale delle accise percepite sull'alcol etilico in Lituania nel corso di tale periodo. Nella sua lettera la Lituania conclude che tale situazione dà luogo ad abuso, evasione e frode ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 92/83/CEE.
(7)Nella riunione del comitato delle accise del 15 novembre 2019 gli Stati membri hanno esaminato la questione della tassazione dei prodotti e gli elementi forniti dalla Lituania per comprovare l'esistenza di evasioni, frodi e abusi. Gli Stati membri hanno espresso il loro sostegno per la soluzione di questo problema in Lituania. Gli Stati membri hanno altresì espresso il loro sostegno per un'azione volta ad affrontare il grave rischio che gli operatori economici possano facilmente modificare il marchio dei prodotti in questione o apportare altre modifiche al fine di eludere il rifiuto di concedere un'esenzione a norma dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE.
(8)La Commissione ritiene che il consumo dei prodotti in questione come bevande alcoliche inebrianti costituisca un uso improprio che comporta gravi ripercussioni negative per la salute e per il gettito fiscale.
(9)Gli operatori economici che commercializzano i prodotti in questione beneficiano di un regime di accisa più favorevole di quello applicabile alle bevande alcoliche. La Lituania ha inoltre dimostrato di aver subito una notevole perdita di gettito delle accise sull'alcol etilico impiegato nei prodotti in questione. Sulla base delle prove fornite dalla Lituania, che sono per loro natura difficili da ottenere, e sulla base delle stime del mancato gettito delle accise, la Commissione ritiene che i prodotti in questione diano luogo a evasione, frode e abuso.
(10)Poiché i prodotti in questione danno luogo a evasione, frode e abuso, la Lituania dovrebbe essere autorizzata a rifiutare di concedere a tali prodotti l'esenzione di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/83/CEE.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.173.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A173%3ATOC
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