Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità (1), in particolare l’articolo 19,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione di esecuzione 2014/921/UE (2) del Consiglio, la Croazia era stata autorizzata ad applicare fino al 19 dicembre 2020 un’esenzione fiscale al gasolio usato nei macchinari specializzati nello sminamento umanitario a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE («esenzione fiscale»).
(2)Il 18 settembre 2020 la Croazia ha chiesto l’autorizzazione di continuare ad applicare l’esenzione fiscale per il periodo dal 20 dicembre 2020 fino al 19 dicembre 2026. Su richiesta della Commissione, il 13 ottobre e il 6 novembre 2020 la Croazia ha fornito ulteriori informazioni a sostegno della domanda.
(3)Attraverso la misura di esenzione fiscale che intende continuare ad applicare, la Croazia mira ad accelerare lo sminamento dei campi minati residui in diverse regioni. L’esenzione fiscale avrebbe effetti positivi immediati sulla vita e la salute umane in tali regioni.
(4)L’esenzione fiscale dovrebbe essere limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
(5)L’esenzione fiscale dovrebbe essere limitata alle zone contaminate dalle mine nel territorio della Croazia.
(6)L’esenzione fiscale dovrebbe essere applicabile a tutti gli operatori impegnati nello sminamento umanitario in Croazia, pertanto nessuno di essi in particolare riceverà vantaggi economici.
(7)Di conseguenza, l’esenzione fiscale è accettabile sotto il profilo del corretto funzionamento del mercato interno e della necessità di garantire una concorrenza leale ed è compatibile con le politiche dell’Unione in materia di sanità, di ambiente, di energia e di trasporti.
(8)Ciascuna autorizzazione concessa a norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Al fine di concedere agli operatori economici interessati un grado di certezza e un tempo sufficienti per portare a termine il processo di sminamento delle zone minate, è opportuno concedere l’autorizzazione per un periodo di sei anni.
(9)Al fine di fornire la certezza del diritto agli operatori economici impegnati nelle operazioni di sminamento e al fine di evitare un potenziale incremento degli oneri amministrativi risultanti dalla variazione dell’aliquota fiscale applicabile, la Croazia dovrebbe poter applicare senza interruzione l’esenzione fiscale. È opportuno pertanto concedere l’autorizzazione richiesta con effetto dal 20 dicembre 2020, senza soluzione di continuità rispetto alle disposizioni precedenti di cui alla decisione di esecuzione 2014/921/UE.
(10)La presente decisione non pregiudica l’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato,
Ha adottato la presente Decisione:
Articolo 1
La Croazia è autorizzata ad applicare un’esenzione fiscale al gasolio usato per i macchinari impiegati nello sminamento umanitario sul proprio territorio. L’esenzione fiscale è limitata ai macchinari specifici accreditati, progettati e costruiti appositamente per bonificare le zone minate.
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 20 dicembre 2020 al 19 dicembre 2026.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili allo sminamento umanitario, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell’entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Articolo 3
La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, 10 maggio 2021
Per il Consiglio
Il Presidente
J. BORRELL FONTELLES
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.173.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A173%3ATOC
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