La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 3,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
considerando quanto segue:
(1)Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sono iscritti i principi attivi che presentano un profilo migliore dal punto di vista dell'ambiente o della salute umana o animale. I prodotti contenenti tali principi attivi possono pertanto essere autorizzati mediante una procedura semplificata. L'azoto è iscritto nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 nel rispetto della restrizione che ne prevede l'utilizzo solo in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l'uso.
(2)A norma dell'articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l'azoto è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, "insetticidi" (2). I biocidi costituiti da azoto approvato sono autorizzati in diversi Stati membri e sono forniti in bombole per gas (3).
(3)L'azoto può essere generato anche in situ dall'aria ambiente. L'uso dell'azoto generato in situ non è attualmente approvato nell'Unione e il principio attivo non figura nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 né è inserito nell'elenco di principi attivi inclusi nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui all'allegato II del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (4).
(4)Il 26 novembre 2020, a norma dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Polonia ha presentato alla Commissione una domanda di deroga all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento chiedendo di poter autorizzare biocidi costituiti da azoto generato in situ dall'aria ambiente per la protezione del patrimonio culturale ("la domanda").
(5)Il patrimonio culturale può essere danneggiato da una vasta gamma di organismi nocivi, dagli insetti ai microorganismi. La presenza di tali organismi non solo può causare la perdita del bene culturale stesso, ma comporta anche il rischio che tali organismi nocivi si propaghino ad altri oggetti nelle vicinanze. Senza un trattamento appropriato, gli oggetti potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente, il che metterebbe seriamente a rischio il patrimonio culturale.
(6)L'azoto generato in situ è usato per creare un'atmosfera controllata con una bassissima concentrazione di ossigeno (anossia) in tende o camere di trattamento sigillate, permanenti o temporanee, per il controllo degli organismi nocivi in oggetti appartenenti al patrimonio culturale. L'azoto è separato dall'aria ambiente ed è pompato nella tenda o camera di trattamento, dove la concentrazione di azoto nell'atmosfera è portata al 99 % circa, con un'assenza quindi quasi totale di ossigeno residuo. L'umidità dell'azoto pompato nell'area di trattamento è stabilita in base alle necessità dell'oggetto da trattare. Gli organismi nocivi non possono sopravvivere alle condizioni create nella tenda o nella camera di trattamento.
(7)Secondo le informazioni trasmesse dalla Polonia, l'uso di azoto generato in situ sembra essere l'unica tecnica efficace per il controllo degli organismi nocivi utilizzabile per tutti i tipi e le combinazioni di materiali presenti nelle istituzioni culturali senza danneggiarli. Oltre a non lasciare residui sugli oggetti, il trattamento può essere effettuato a temperatura ambiente e in musei ed edifici storici, senza che sia necessario spostare le collezioni.
(8)Il metodo dell'anossia o dell'atmosfera modificata o controllata figura nella norma EN 16790:2016 "Conservazione dei beni culturali – Gestione integrata delle specie nocive per la protezione dei beni culturali" e l'azoto è indicato in tale norma come la sostanza più usata per generare anossia.
(9)Esistono altre tecniche di controllo degli organismi nocivi, come le tecniche di shock termico (ad alte o basse temperature). A tal fine è possibile usare anche biocidi contenenti altri principi attivi. Tuttavia secondo la Polonia nessuna di queste tecniche è esente da limiti, in quanto alcuni materiali rischiano di essere danneggiati durante il trattamento.
(10)Secondo le informazioni contenute nella domanda, i processi di shock termico (congelamento o trattamenti termici) comportano effetti indesiderati per diversi materiali. I trattamenti a basse temperature non sono adatti a una varietà di oggetti, tra cui i dipinti ad olio e ad acrilico su tela, i primi materiali fotografici (in particolare le lastre fotografiche) e le combinazioni di legno e metallo o vetro. Inoltre, non essendo possibili i trattamenti in situ, gli oggetti devono essere spostati nei congelatori, che potrebbero non essere in grado di contenere gli oggetti di grandi dimensioni.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.159.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A159%3ATOC
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