Decisione del Consiglio di Amministrazione n. 05/2020 del 21 Ottobre 2020 sulle norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali.

EurLex

Il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la Sicurezza Aerea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (1), in particolare l’articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018 sulle regole comuni nel campo dell’aviazione civile, istituita un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e modificati i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abrogati i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 132,

viste le regole della procedura del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea,

visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati,

informato il comitato del personale,

considerando quanto segue:

(1)L’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) ha il potere di effettuare indagini amministrative, procedimenti predisciplinari e disciplinari e procedimenti di sospensione conformemente allo statuto dei funzionari dell’Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, previsti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio («statuto dei funzionari») (3)e alla decisione n. 2011/216/E del direttore esecutivo AESA del 16 dicembre 2011 che stabilisce le disposizioni di attuazione concernenti le indagini amministrative e i procedimenti disciplinari. Laddove necessario, l’AESA notifica anche i casi all’OLAF.

(2)I membri del personale de l’AESA hanno l’obbligo di comunicare le possibili attività illecite, comprese la frode e la corruzione, che sono lesive degli interessi dell’Unione. I membri del personale sono tenuti inoltre a segnalare una condotta in rapporto con l’esercizio di incarichi professionali che possa costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari dell’Unione. L’obbligo di cui sopra è disciplinato dalla decisione 15-2018 del consiglio di amministrazione AESA del 14 dicembre 2018.

(3)AESA ha definito una politica per prevenire e gestire in modo efficace i casi reali o potenziali di molestie psicologiche o sessuali sul luogo di lavoro, come previsto nella decisione n. 2008/180/A del direttore esecutivo AESA del 5 agosto 2009 che stabilisce le disposizioni di attuazione concernenti le misure conformi allo statuto.

(4)La decisione definisce una procedura informale in base alla quale la presunta vittima di molestie può contattare consulenti di fiducia in seno a AESA.

(5)AESA può anche svolgere indagini sulle presunte violazioni delle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE («ICUE»), in base alla decisione n. 2020/010/ED del direttore esecutivo AESA del 17 febbraio 2020 sulle norme di sicurezza di AESA in materia di tutela delle informazioni classificate UE.

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