Decisione (UE) 2021/727 del Consiglio del 29 Aprile 2021 relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione di Minamata sul mercurio.

conflitto leggi

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)La convenzione di Minamata sul mercurio («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2017/939 del Consiglio (1) ed è entrata in vigore il 16 agosto 2017.

(2)In applicazione della decisione MC-1/1 sul regolamento interno, adottata dalla conferenza delle parti della convenzione («COP») nel corso della sua prima riunione, le parti della convenzione («parti») dovrebbero compiere tutti gli sforzi possibili per giungere a un accordo per consenso sulle questioni sostanziali.

(3)A norma dell’articolo 4, paragrafo 8, e dell’articolo 5, paragrafo 10, della convenzione, entro il 16 agosto 2022 la COP dovrebbe esaminare gli allegati A e B della convenzione tenendo conto delle proposte presentate dalle parti in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 7, e dell’articolo 5, paragrafo 9, della convenzione, delle informazioni messe a disposizione dal segretariato della convenzione («segretariato») in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 4, e dell’articolo 5, paragrafo 4, della convenzione e della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente sostenibili, considerando nel contempo i rischi e i benefici per l’ambiente e la salute umana.

(4)L’Unione ha dato un contributo significativo allo sviluppo delle disposizioni della convenzione per quanto riguarda i prodotti con aggiunta di mercurio e i processi di fabbricazione in cui sono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio («processi a base di mercurio») e al relativo lavoro intersessione degli esperti avviato con la decisione MC-3/1, che è stato adottato dalla COP nella sua terza riunione.

(5)L’allegato II del regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che recepisce l’allegato A della convenzione nel diritto dell’Unione, si applica a un maggior numero di prodotti con aggiunta di mercurio e altri prodotti con aggiunta di mercurio sono soggetti a un divieto di immissione sul mercato interno a norma del diritto dell’Unione.

(6)Le proposte di modifica dell’allegato A della convenzione mirano a estenderne l’ambito di applicazione ad altri prodotti con aggiunta di mercurio con relative date di eliminazione progressiva o misure che disciplinano l’utilizzo del mercurio.

(7)L’allegato III del regolamento (UE) 2017/852, che recepisce l’allegato B della convenzione nel diritto dell’Unione, si applica a un maggior numero di processi a base di mercurio e fissa le date di eliminazione progressiva per tutti i processi interessati.

(8)La proposta di modifica dell’allegato B della convenzione mira ad ampliarne l’ambito di applicazione introducendo una data di eliminazione progressiva per un processo a base di mercurio disciplinato da tale allegato.

(9)In linea con l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 27 della convenzione, il testo della modifica proposta dovrebbe essere comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione della COP in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il segretariato dovrebbe altresì comunicare la modifica proposta ai firmatari della convenzione e, per informazione, al depositario della convenzione. Poiché la quarta riunione della COP è prevista dal 1o al 5 novembre 2021, l’Unione dovrebbe presentare le sue proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione al segretariato entro il 30 aprile 2021,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

L’Unione presenta le proposte di modifica degli allegati A e B della convenzione che figurano nell’allegato della presente decisione.

La Commissione comunica tali proposte a nome dell’Unione al segretariato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 Aprile 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. ZACARIAS

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.155.01.0023.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A155%3ATOC

 

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