La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e ch’e abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l’articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)L’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(2)Il periodo di approvazione della sostanza attiva flutriafol è stato prorogato dal 31 maggio 2021 al 31 maggio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione (3) e ulteriormente al 31 agosto 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007 della Commissione (4). Il periodo di approvazione della sostanza attiva Adoxophyes orana granulovirus è stato prorogato dal 31 gennaio 2023 al 31 gennaio 2024 dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007.
(3)Le domande di rinnovo delle approvazioni delle sostanze attive interessate sono state presentate conformemente all’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (5). Tuttavia per le sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus e flutriafol i richiedenti hanno confermato di non sostenere più la domanda di rinnovo dell’approvazione.
(4)Viste le finalità dell’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, le proroghe dei periodi di approvazione di tali sostanze attive, previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2007, non sono più giustificate. È pertanto opportuno disporre che le approvazioni delle sostanze attive Adoxophyes orana granulovirus e flutriafol scadano alle date alle quali sarebbero scadute in assenza della proroga.
(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 Maggio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.155.01.0020.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A155%3ATOC
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