La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera a), e l’articolo 44, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787 impone che le operazioni di invecchiamento delle bevande spiritose avvengano sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.
(2)A tal fine gli Stati membri devono designare gli organismi responsabili del controllo di tali processi di invecchiamento e darne comunicazione alla Commissione affinché possa istituire un registro pubblico contenente l’elenco degli organismi deputati.
(3)L’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce che gli Stati provvedono a effettuare i controlli sulle bevande spiritose. Essi devono adottare le misure necessarie per garantire l’osservanza di tale regolamento e designare le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del medesimo regolamento.
(4)Al fine di garantire comunicazioni efficienti tra la Commissione e gli organismi responsabili del controllo dei processi di invecchiamento e le autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, è opportuno disporre che gli Stati membri comunichino alla Commissione i dati di contatto degli organismi responsabili del controllo dei processi di invecchiamento e delle autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto di tale regolamento.
(5)Al fine di garantire che le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione siano effettuate in modo semplice ed efficiente, è opportuno disporre che, laddove uno Stato membro designi più di un organismo deputato al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose o più di un’autorità competente responsabile di assicurare il rispetto del regolamento (UE) 2019/787, tale Stato membro designi un organismo di collegamento con il ruolo di punto di contatto unico per la Commissione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto comunicare alla Commissione anche i dati di contatto dei rispettivi organismi di collegamento.
(6)Al fine di garantire la comunicazione efficiente delle informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, è altresì opportuno stabilire norme relative alla forma e ai termini di tali comunicazioni.
(7)È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 25 maggio 2021, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.155.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A155%3ATOC
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