Regolamento Delegato (UE) 2021/723 della Commissione del 26 Febbraio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio.

conflitto leggi

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 13, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787 dispone che le operazioni di invecchiamento della bevanda spiritosa avvengano sotto il controllo fiscale di uno Stato membro o un controllo che offra garanzie equivalenti.

(2)A tal fine ogni Stato membro deve designare gli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento e informarne la Commissione affinché possa istituire un registro pubblico contenente l’elenco di questi organismi.

(3)A questo scopo occorre stabilire norme relative all’istituzione di tale registro pubblico.

(4)È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 25 maggio 2021, conformemente all’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787,

Ha adottato il presente Regolamento:

Articolo 1

Registro pubblico degli organismi deputati al controllo dei processi di invecchiamento delle bevande spiritose

1.La Commissione redige e aggiorna, sulla base delle notifiche trasmesse dagli Stati membri a norma dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/724della Commissione (2), l’elenco degli organismi deputati a controllare i processi di invecchiamento delle bevande spiritose.

2.La Commissione istituisce un registro pubblico contenente l’elenco aggiornato degli organismi deputati in ogni Stato membro al controllo dei processi di invecchiamento. Tale registro è costituito da una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 25 Maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 Febbraio 2021

Per la Commissione

La Presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.155.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A155%3ATOC

 

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