Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 Aprile 2021.

EurLex 33

Il Consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo, (1)

considerando quanto segue:

(1)Il 29 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/2252 (2), relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate («accordo sulla sicurezza delle informazioni»). L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni («accordi») sono stati firmati il 30 dicembre 2020, con riserva della loro conclusione in una data successiva.

(2)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo in particolare per quanto riguarda le date di entrata in applicazione e di risoluzione. La decisione relativa alla conclusione degli accordi dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.

(3)In considerazione del carattere eccezionale e unico dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che è un accordo globale con un paese che ha receduto dall'Unione, il Consiglio decide in questa sede di avvalersi della possibilità che l'Unione eserciti la sua competenza esterna in relazione al Regno Unito.

(4)È opportuno definire le disposizioni in materia di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE), alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Il Consiglio è tenuto a esercitare le sue funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, TUE mediante la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato e di comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione devono adottare atti che hanno effetti giuridici, le posizioni da adottare a nome dell'Unione in tali organi devono essere definite secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Analogamente, nello svolgere le consultazioni annuali in materia di pesca la Commissione dovrebbe basarsi sulle posizioni da adottare a nome dell'Unione, che devono essere stabilite dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(5)Ciascuno Stato membro dovrebbe essere autorizzato a inviare un rappresentante affinché accompagni il rappresentante della Commissione, nell'ambito della delegazione dell'Unione, alle riunioni del consiglio di partenariato e di altri organismi comuni istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(6)Il Parlamento europeo deve essere immediatamente e pienamente informato, come previsto all'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, affinché possa esercitare appieno le proprie prerogative in conformità dei trattati.

(7)Al fine di consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per tutelare i propri interessi conformemente all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, come la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, in caso di violazione di determinate disposizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o in caso di mancato rispetto di determinate condizioni, segnatamente in materia di scambi di merci, parità di condizioni, trasporti su strada, sicurezza aerea, pesca e programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e di adottare misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(8)Affinché l'Unione possa reagire tempestivamente qualora non siano più soddisfatte le condizioni del caso, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni atte a sospendere i benefici riconosciuti al Regno Unito in virtù dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. La Commissione dovrebbe comunicare esaustivamente e tempestivamente al Consiglio la sua intenzione di adottare tali misure, al fine di consentire uno scambio di opinioni significativo in sede di Consiglio. La Commissione dovrebbe tenere nella massima considerazione le osservazioni formulate. Uno o più Stati membri possono chiedere alla Commissione di adottare tali misure. La Commissione, ove non risponda positivamente a una siffatta richiesta, dovrebbe informare tempestivamente il Consiglio delle relative motivazioni.

(9)Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi agli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente ai trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione dell'Unione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano nello specifico ad altre istituzioni o altri organi e organismi dell'Unione e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. In virtù del principio di leale cooperazione di cui all'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Commissione è tenuta a consultare preventivamente il Consiglio, ad esempio trasmettendo ad esso i punti principali delle istanze che l'Unione intende presentare al collegio arbitrale e tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dal Consiglio.

(10)L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non esclude la possibilità per gli Stati membri di stipulare, a determinate condizioni, disposizioni o accordi bilaterali con il Regno Unito concernenti questioni specifiche contemplate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione nei settori del trasporto aereo, della cooperazione amministrativa nel settore delle dogane e dell'IVA e della sicurezza sociale.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.149.01.0002.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A149%3ATOC

 

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