La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di semplificare l’utilizzo del Fondo sociale europeo («FSE») e ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari, è opportuno ampliare l’ambito di applicazione delle tabelle standard di costi unitari e importi forfettari disponibili per il rimborso agli Stati membri. Le tabelle standard di costi unitari e gli importi forfettari da utilizzare per i rimborsi agli Stati membri dovrebbero essere stabiliti in base ai dati da essi trasmessi o pubblicati da Eurostat e basarsi su metodi comunemente utilizzati, compresi quelli di cui all’articolo 67, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e il tasso forfettario di cui all’articolo 68 ter, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
(2)In considerazione delle notevoli differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il livello dei costi per un particolare tipo di operazione, la definizione e la quantificazione delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari possono differire in base al tipo di operazione e allo Stato membro in questione per rifletterne le specificità.
(3)Francia, Cechia, Malta, Italia, Germania, Austria, Lituania, Polonia, Cipro, Croazia e Portogallo hanno presentato metodi per la modifica delle tabelle standard di costi unitari esistenti o per la definizione di tabelle standard aggiuntive di costi unitari per il rimborso da parte della Commissione di spese connesse a tipi di operazioni non ancora contemplati nel regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione (3).
(4)Per le tabelle standard di costi unitari relative alle operazioni di sostegno ai servizi di formazione e consulenza e applicabili a tutti gli Stati membri, gli importi dovrebbero essere aggiornati in linea con le variazioni dei costi.
(5)Per le operazioni in cui l’attuazione di un’azione risente delle misure restrittive imposte dalle autorità competenti di uno Stato membro per ritardare la diffusione del coronavirus, è opportuno stabilire le condizioni per l’utilizzo delle tabelle standard di costi unitari e degli importi forfettari.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2195,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2015/2ccca195 è così modificato:
1)All’articolo 3, sono aggiunti i seguenti commi:
«Qualora le pertinenti condizioni per il rimborso da parte della Commissione definite negli allegati non possano essere soddisfatte a causa delle restrizioni imposte o delle raccomandazioni emanate dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di ritardare la diffusione del coronavirus, la Commissione può rimborsare gli Stati membri in base alle risorse utilizzate e agli output o risultati conseguiti avvalendosi di modalità a distanza.
Per le operazioni di cui al secondo comma, non si applica l’obbligo stabilito negli allegati di utilizzare un’opzione semplificata in materia di costi per tutti i tipi simili di operazioni nell’ambito dello stesso programma operativo.»;
2)L’allegato II è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;
3)L’allegato III è sostituito dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento;
4)L’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato III del presente regolamento;
5)L’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;
6)L’allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;
7)L’allegato X è sostituito dal testo che figura nell’allegato VI del presente regolamento;
8)L’allegato XI è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;
9)L’allegato XII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento;
10)L’allegato XIV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IX del presente regolamento;
11)L’allegato XV è sostituito dal testo che figura nell’allegato X del presente regolamento;
12)L’allegato XVI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XI del presente regolamento;
13)L’allegato XXI è sostituito dal testo che figura nell’allegato XII del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 Dicembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.148.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A148%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it