Regolamento (UE) 2021/683 della Commissione del 20 Aprile 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca della passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 per le navi battenti bandiera portoghese.

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La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2021.

(3)È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2021 al Portogallo per lo stock di passera di mare nelle zone 8, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 di cui all'allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.La pesca dello stock di cui all'articolo 1 da parte di navi battenti bandiera portoghese o immatricolate in Portogallo è vietata a decorrere dalla data stabilita nell'allegato. In particolare sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.Il trasbordo, la conservazione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l'ingabbiamento, l'ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dalle navi suddette restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.Le catture non intenzionali di tale stock da parte delle navi suddette sono salpate e conservate a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2021

Per la Commissione

a nome della Presidente

Virginijus SINKEVIČIUS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.143.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A143%3ATOC

 

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