Decisione (UE) 2021/671 del Consiglio del 20 Aprile 2021 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, da parte dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

Legge 404

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Le linee guida contenute nell’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico («accordo») si applicano nell’Unione a norma del regolamento (UE) n. 1233/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

(2)La 145a sessione della riunione dei partecipanti all’accordo, che si è tenuta il 17 novembre 2020, ha convenuto di adottare, con procedura scritta, una decisione volta a modificare l’accordo al fine di aumentare il sostegno pubblico per i crediti all’esportazione sotto forma di spese locali.

(3)La decisione prevista di aumentare il sostegno pubblico per le spese locali dovrebbe adeguare le disposizioni dell’accordo relative al sostegno per le spese locali agli attuali modelli commerciali e di produzione. Le catene di valore globali hanno cambiato le decisioni di approvvigionamento degli esportatori e la maggior parte di questi si approvvigiona ora da più paesi e sempre più spesso dal luogo dove è stabilito l’acquirente. Al fine di offrire agli esportatori dell’Unione maggiore flessibilità e di permettere l’ottimizzazione delle strategie di approvvigionamento, il massimale del sostegno pubblico per le spese locali dovrebbe essere aumentato dal 30 % al 40 % del valore del contratto di esportazione nei paesi ad alto reddito, e dal 30 % al 50 % del valore del contratto di esportazione nei paesi a reddito medio e basso.

(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare, a nome dell’Unione, sulla decisione che dovrà essere adottata dai partecipanti all’accordo nell’ambito di una procedura scritta, poiché la decisione prevista sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto unionale a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1233/2011,

Ha adottato la presente Decisione:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell’Unione, da parte dei partecipanti all’accordo sui crediti all’esportazione che beneficiano di sostegno pubblico nell’ambito della procedura scritta che riguarda l’adozione della decisione di aumentare il sostegno pubblico per i crediti all’esportazione sotto forma di spese locali si basa sulla proposta dell’Unione (2).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 Aprile 2021

Per il Consiglio

Il Presidente

A. P. ZACARIAS

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.141.01.0019.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A141%3ATOC

 

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