La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 2011/65/UE impone agli Stati membri di garantire che le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato non contengano le sostanze pericolose elencate nell’allegato II della direttiva stessa. Questa restrizione non riguarda determinate applicazioni oggetto di esenzione di cui all’allegato III della direttiva.
(2)Le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche cui si applica la direttiva 2011/65/UE sono elencate nell’allegato I della direttiva stessa.
(3)Il piombo e il cadmio esavalente sono sostanze soggette a restrizioni incluse nell’elenco di cui all’allegato II della direttiva 2011/65/UE.
(4)Il 19 gennaio 2018 la Commissione ha ricevuto una domanda presentata a norma dell’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2011/65/UE riguardante un’esenzione da inserire nell’allegato III di tale direttiva per quanto riguarda l’uso di composti di piombo e cadmio esavalente negli iniziatori elettrici e elettronici di esplosivi per uso civile (professionale) («domanda di esenzione»).
(5)La valutazione della domanda ha compreso consultazioni dei portatori di interessi conformemente all’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. Le osservazioni pervenute nel corso di tali consultazioni sono state pubblicate su un sito web dedicato.
(6)Alcuni composti di piombo e di cromo esavalente sono contenuti in parti essenziali degli iniziatori elettrici e elettronici (IEE), come le testine elettriche, le cariche esplosive primarie e le cariche ritardanti pirotecniche. Gli IEE fa parte dei detonatori elettrici ed elettronici utilizzati principalmente per l’estrazione di minerali, le attività di costruzione e demolizione, nonché nei componenti di sistemi di salvataggio integrati.
(7)Attualmente non esistono sul mercato alternative all’azoturo di piombo, allo stifnato di piombo, al dipicramato di piombo, al minio arancione (tetrossido di piombo), al biossido di piombo presenti negli IEE e al cromato di bario utilizzato nelle cariche a lungo ritardo degli IEE disponibili sul mercato, che soddisfino tutti i requisiti essenziali al fine di garantire il funzionamento sicuro degli IEE.
(8)A causa della mancanza di alternative, la sostituzione o l’eliminazione dell’azoturo di piombo, dello stifnato di piombo, del dipicramato di piombo, del minio arancione (tetrossido di piombo), del biossido di piombo e del cromato di bario è impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico in alcuni componenti degli IEE. L’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e pertanto non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute da esso offerta.
(9)È pertanto opportuno concedere l’esenzione richiesta includendo le applicazioni contemplate dalla richiesta stessa nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE in relazione alle apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11.
(10)L’esenzione richiesta dovrebbe essere concessa per una durata di 5 anni a decorrere dal 20 aprile 2021, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Alla luce dei risultati delle iniziative in atto tese a trovare una sostituzione affidabile, è improbabile che la durata dell’esenzione abbia ripercussioni negative sull’innovazione.
(11)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,
Ha adottato la presente Direttiva:
Articolo 1
L’allegato III della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o novembre 2021.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 Gennaio 2021
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.133.01.0054.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A133%3ATOC
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