La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 6, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2144 prescrive che le autovetture e i veicoli commerciali leggeri siano dotati di sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. È necessario stabilire norme per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia.
(2)Le procedure di omologazione di cui al regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) si applicano all’omologazione dei veicoli a motore relativamente ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia. Per consentire un approccio coerente relativamente alle informazioni da indicare nella scheda informativa di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/858, è opportuno specificare ulteriormente nel presente regolamento le informazioni pertinenti per il sistema di emergenza di mantenimento della corsia.
(3)Il certificato di omologazione UE di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/858, da rilasciare per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, dovrebbe basarsi sul modello corrispondente di cui all’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione (3). L’addendum del certificato di omologazione dovrebbe tuttavia contenere le informazioni specifiche relative ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia quali definiti nel presente regolamento, pertanto il modello del certificato di omologazione integrato dall’addendum dovrebbe essere definito nel presente regolamento.
(4)In conformità alla nota 6 della tabella di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144, l’applicazione dell’obbligo di installare un sistema di emergenza di mantenimento della corsia è posticipata di due anni nel caso dei veicoli a motore con sistemi sterzanti idraulici servoassistiti. Durante tale periodo detti veicoli dovrebbero essere dotati di un sistema di avviso di deviazione dalla corsia conforme alle prescrizioni del presente regolamento.
(5)Il sistema di emergenza di mantenimento della corsia è un sistema di assistenza al conducente che dovrebbe avvisare il conducente e correggere la traiettoria solo quando il conducente abbandona la corsia in modo non intenzionale.
(6)Secondo la legislazione nazionale sulla circolazione stradale ai conducenti è consentito attraversare le strisce discontinue di delimitazione della corsia e per le tecnologie attualmente disponibili è particolarmente difficile determinare se l’attraversamento di tali strisce discontinue da parte del conducente sia intenzionale o meno. Al fine di evitare interventi non necessari del sistema di emergenza di mantenimento della corsia, che potrebbero indurre il conducente a disattivarlo, perdendo quindi potenziali benefici in termini di sicurezza, il sistema di emergenza di mantenimento della corsia dovrebbe solo avvisare il conducente e non correggere la traiettoria del veicolo quando questo attraversa le strisce discontinue di delimitazione della corsia.
(7)Le tecnologie attualmente disponibili per i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia si basano sul rilevamento delle strisce di delimitazione della corsia; in assenza di tali strisce, il funzionamento di tali sistemi non può essere garantito. Per questo motivo i sistemi di emergenza di mantenimento della corsia non dovrebbero funzionare in assenza delle strisce di delimitazione della corsia.
(8)Data la complessità del sistema o dei sistemi di comando elettronico collegati ai sistemi di emergenza di mantenimento della corsia, è necessario che le prove previste dal presente regolamento siano integrate da una documentazione che dimostri la progettazione e le misure di convalida adottate dal fabbricante al fine di garantire che il sistema di emergenza di mantenimento della corsia funzioni in condizioni di sicurezza in varie situazioni. È opportuno definire in questo regolamento la documentazione pertinente che il fabbricante è tenuto a fornire e le procedure per la verifica di tale documentazione da parte delle autorità di omologazione o dei servizi tecnici.
(9)Poiché il regolamento (UE) 2019/2144 si applica a decorrere dal 6 luglio 2022, il presente regolamento dovrebbe applicarsi dalla stessa data.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.133.01.0031.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A133%3ATOC
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