Regolamento Delegato (UE) 2021/630 della Commissione del 16 Febbraio 2021 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex bis

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 48, lettera h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 48, lettera h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2017/625 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di stabilire i casi e le condizioni in cui alcune merci a basso rischio, compresi i prodotti composti, potrebbero essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e di fissare norme per l’esecuzione di controlli ufficiali specifici su dette merci.

(2)Il rischio che i prodotti composti comportano per la sanità pubblica e animale dipende dai tipi di ingredienti e dalle loro condizioni di magazzinaggio e imballaggio. I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate come ingrediente e che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate comportano il rischio più basso per quanto riguarda la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti. È il caso dei prodotti lattiero-caseari e degli ovoprodotti contenuti nei prodotti composti a lunga conservazione che, per eliminare il rischio, durante la fabbricazione sono stati sottoposti a un trattamento quale la sterilizzazione o a un trattamento che prevede temperature ultra alte. I rischi per la salute animale e la sicurezza microbiologica degli alimenti sono ridotti se i prodotti composti sono imballati o sigillati in maniera sicura.

(3)I trattamenti grazie ai quali i prodotti composti possono conservarsi a lungo non riducono tuttavia i rischi chimici per la sicurezza degli alimenti. Dal punto di vista della sicurezza chimica degli alimenti, alcuni prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate possono essere esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, a condizione che i prodotti trasformati di origine animale che sono ingredienti dei prodotti composti siano prodotti in stabilimenti situati in paesi terzi autorizzati per l’importazione nell’Unione di tali prodotti trasformati di origine animale o in stabilimenti situati negli Stati membri.

(4)I prodotti composti a lunga conservazione che non contengono carni trasformate dovrebbero essere prodotti in un paese terzo elencato nella decisione 2011/163/UE della Commissione (2). Il paese terzo che produce il prodotto composto dovrebbe essere provvisto di un piano di sorveglianza dei residui approvato per ciascuno degli ingredienti di origine animale contenuti nel prodotto composto, oppure dovrebbe ottenere gli ingredienti di origine animale da uno Stato membro o da un altro paese terzo elencato nella decisione 2011/163/UE in relazione a tali prodotti.

(5)Considerato il basso rischio che comportano per la sanità pubblica e animale, è opportuno che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate siano esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e siano elencati nell’allegato del presente regolamento, indicando i rispettivi codici della nomenclatura combinata (NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3).

(6)Alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate, che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento e che entrano nell’Unione in provenienza da paesi terzi, dovrebbero essere accompagnati da un attestato privato rilasciato dall’operatore del settore alimentare importatore.

(7)Al fine di garantire che alcuni prodotti composti a lunga conservazione non contenenti carni trasformate ed esenti da controlli ai posti di controllo frontalieri in conformità del presente regolamento soddisfino le prescrizioni in materia di sanità pubblica e animale, le autorità competenti dovrebbero effettuare regolarmente controlli ufficiali, in base al rischio e con frequenza adeguata, presso il luogo di destinazione, il punto di immissione in libera pratica nell’Unione o presso i depositi o i locali dell’operatore responsabile della partita.

(8)Le norme relative ai prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e ai controlli ufficiali da eseguire su tali prodotti composti sono sostanzialmente collegate e sono destinate a essere applicate in parallelo. È pertanto opportuno che tali norme, nell’interesse della semplicità e della trasparenza e al fine di facilitarne l’applicazione ed evitarne il moltiplicarsi, siano stabilite in un unico atto anziché in atti distinti contenenti numerosi riferimenti incrociati, con conseguente rischio di duplicazione.

(9)Per alcuni prodotti composti sono già previste esenzioni dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri a norma della decisione 2007/275/CE della Commissione (4). Poiché il presente regolamento stabilisce esenzioni per i prodotti attualmente contemplati dalla decisione 2007/275/CE, alcune disposizioni di tale decisione dovrebbero essere soppresse a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento e la suddetta decisione dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(10)Le prescrizioni in materia di sanità pubblica per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/625 della Commissione (5) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Analogamente, le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) si applicheranno solo a decorrere dal 21 aprile 2021. Di conseguenza, anche le norme stabilite nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere da tale data.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0017.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC

 

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