La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 6, e l’articolo 32, paragrafi 8 e 9,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 223/2014 consente alla Commissione di adottare atti delegati che integrino elementi non essenziali del medesimo regolamento per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti («FEAD»).
(2)Il regolamento delegato (UE) n. 532/2014 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda i requisiti minimi per la pista di controllo e l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit;
(3)Il regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 (3) della Commissione integra il regolamento (UE) n. 223/2014 con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni.
(4)Il regolamento (UE) 2020/559 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’introduzione di misure specifiche volte ad affrontare l’epidemia di COVID-19. In particolare, il regolamento (UE) 2020/559 ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di fornire prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base agli indigenti indirettamente, ad esempio mediante buoni, carte o altri strumenti.
(5)La fornitura indiretta di prodotti alimentari e assistenza materiale di base mediante buoni, carte o altri strumenti comporta sfide di attuazione specifiche rispetto alle situazioni in cui tale assistenza è fornita agli indigenti direttamente. È pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche relative ai requisiti minimi per la pista di controllo per i programmi che forniscono assistenza direttamente, al fine di adeguare l’elenco dei dati che l’autorità di gestione deve registrare e conservare nel sistema per ogni operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e dell’audit, e di adeguare l’elenco degli indicatori che l’autorità di gestione deve comunicare.
(6)Al fine di attenuare i principali rischi di irregolarità e frodi relativi alla fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base mediante buoni o carte in formato cartaceo, è opportuno prevedere requisiti minimi supplementari per la pista di controllo per tali fattispecie.
(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento volte a prevenire irregolarità e frodi, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti delegati (UE) n. 532/2014 e (UE) n. 1255/2014.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.132.01.0004.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A132%3ATOC
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