Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione del 15 Aprile 2021 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio.

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 31, paragrafo 3, l’articolo 36, paragrafo 4, e l’articolo 37, paragrafo 4, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. In particolare, il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce norme specifiche per le malattie elencate conformemente al suo articolo 5, paragrafo 1 (malattie elencate), mentre all’articolo 9 dispone le modalità di applicazione di tali norme alle diverse categorie di malattie elencate. Il regolamento (UE) 2016/429 dispone inoltre che gli Stati membri stabiliscano programmi obbligatori di eradicazione per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento e programmi facoltativi per l’eradicazione delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, e che la Commissione approvi detti programmi. Esso prevede inoltre che la Commissione approvi lo status di indenne da malattia o lo status di zona di non vaccinazione degli Stati membri o di loro zone o compartimenti per quanto riguarda alcune malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429.

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione (2) definisce le malattie elencate suddividendole in categorie che vanno alla A alla E, e dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 debbano applicarsi alle categorie di malattie elencate per le specie elencate e i gruppi di specie elencate figuranti nella tabella di cui all’allegato di tale regolamento. Il presente regolamento dovrebbe stabilire norme riguardanti le malattie di categoria A, categoria B o categoria C.

(3)Il regolamento (UE) 2016/429 riguarda le seguenti malattie elencate: infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), infezione da virus della rabbia (RABV), leucosi bovina enzootica (LEB), infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), diarrea virale bovina (BVD), rinotracheite infettiva bovina/vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV), infezione da virus della malattia di Aujeszky (ADV), infestazione da Varroa spp., infezione da virus della malattia di Newcastle, infezione da virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), setticemia emorragica virale (SEV), necrosi ematopoietica infettiva (NEI), infezione da virus dell’anemia infettiva del salmone con delezione nella regione altamente polimorfica (ISAV con delezione a livello di HPR), infezione da Marteilia refringens, infezione da Bonamia exitiosa, infezione da Bonamia ostreae e infezione da virus della sindrome dei punti bianchi (WSSV). Tutte queste malattie elencate rientrano nelle definizioni delle malattie di categoria A, categoria B o categoria C stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 e sono debitamente elencate nella tabella di cui all’allegato di detto regolamento di esecuzione.

(4)Il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione (3) integra le disposizioni relative ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate degli animali terrestri, degli animali acquatici e di altri animali di cui al regolamento (UE) 2016/429. In particolare, il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce i criteri per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone o compartimenti e le prescrizioni per l’approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti.

(5)A norma dell’articolo 85 del regolamento (UE) 2020/689, si considera che gli Stati membri o le loro zone che hanno ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione o di un programma di sorveglianza per le malattie di categoria C prima della data di applicazione di tale regolamento abbiano ottenuto l’approvazione di un programma di eradicazione conformemente al medesimo regolamento per un periodo di sei anni a decorrere dalla data di applicazione del medesimo regolamento. Questa limitazione dovrebbe pertanto essere indicata nei pertinenti allegati del presente regolamento.

(6)L’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per il mantenimento, per alcune malattie elencate, del riconoscimento dello status di indenne da malattia o dei programmi di eradicazione e di sorveglianza di Stati membri o loro zone o compartimenti ottenuto mediante atti della Commissione adottati conformemente alle direttive 64/432/CEE (4), 91/68/CEE (5), 92/65/CEE (6), 2005/94/CE (7), 2006/88/CE (8) o 2009/158/CE (9) del Consiglio. Inoltre, per quanto riguarda dette malattie elencate, gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689 integrano le norme in tale materia di cui al regolamento (UE) 2016/429 stabilendo disposizioni transitorie riguardanti gli status di indenne da malattia e i programmi di eradicazione e di sorveglianza già esistenti.

(7)Per motivi di semplificazione e trasparenza, il presente regolamento dovrebbe sostituire gli elenchi di Stati membri, zone e compartimenti, attualmente indenni da malattia e i programmi di eradicazione e sorveglianza approvati in vigore, indicati negli atti della Commissione adottati a norma delle direttive di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 e in alcune direttive cui fanno riferimento gli articoli 84 e 85 del regolamento delegato (UE) 2020/689, con gli elenchi stabiliti negli allegati del presente regolamento.

(8)Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce per la prima volta norme relative al riconoscimento dello status di indenne da malattia per Stati membri o loro zone o compartimenti e pertanto le disposizioni di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429 non si applicano a tali casi. È il caso dell’infezione da virus della rabbia (RABV), dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell’infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande di concessione dello status di indenne da malattia per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capo 4, sezioni 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce norme per la concessione dello status di indenne da malattia per gli Stati membri o loro zone e compartimenti. Lo status di indenne da malattia di tali Stati membri, o loro pertinenti zone o compartimenti, dovrebbe pertanto essere concesso ed essi dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(9)Per alcune malattie elencate il regolamento delegato (UE) 2020/689 stabilisce norme per l’approvazione dei programmi di eradicazione per gli Stati membri o loro zone o compartimenti che non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 280 del regolamento (UE) 2016/429. È il caso dell’infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis, dell’infezione da complesso Mycobacterium tuberculosis (MTBC), dell’infezione da virus della rabbia (RABV), della leucosi bovina enzootica (LEB), dell’infezione da virus della febbre catarrale degli ovini (sierotipi 1-24) (infezione da BTV), della diarrea virale bovina (BVD) o dell’infezione da Bonamia exitiosa. Vari Stati membri hanno presentato alla Commissione domande per ottenere l’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate. A seguito della valutazione della Commissione, dette domande sono risultate conformi ai criteri di cui alla parte II, capi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2020/689, che stabilisce i criteri da rispettare per l’approvazione dei programmi di eradicazione, rispettivamente per le malattie di categoria B e di categoria C degli animali terrestri e acquatici. Tali programmi di eradicazione dovrebbero pertanto essere approvati e gli Stati membri o loro zone e compartimenti dovrebbero essere debitamente elencati negli allegati del presente regolamento.

(10)Per alcune malattie elencate le domande degli Stati membri volte a ottenere la concessione dello status di indenne da malattia o l’approvazione dei programmi di eradicazione non sono ancora pervenute alla Commissione oppure la loro valutazione non è stata ancora completata. Una volta che le domande saranno pervenute o che la valutazione sarà completata, i pertinenti Stati membri, loro zone o compartimenti potranno essere elencati negli allegati del presente regolamento.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0078.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC

 

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