La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2, l’articolo 156, paragrafo 2, primo comma, lettera a), l’articolo 162, paragrafo 5, l’articolo 168, paragrafo 4, l’articolo 213, paragrafo 2, l’articolo 224, paragrafo 4, l’articolo 238, paragrafo 3, e l’articolo 239, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l’articolo 90, l’articolo 126, paragrafo 3, e l’articolo 134, primo comma, lettera f),
considerando quanto segue:
(1)I regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235 (3), (UE) 2020/2236 (4) e (UE) 2021/403 (5) della Commissione stabiliscono i modelli dei certificati sanitari, dei certificati sanitari/ufficiali e dei certificati ufficiali che devono accompagnare i movimenti all’interno dell’Unione e l’ingresso nell’Unione di partite di animali e merci.
(2)Al fine di agevolare la transizione verso l’utilizzo dei nuovi certificati sanitari e sanitari/ufficiali per i movimenti di partite all’interno dell’Unione e tra Stati membri, nonché di consentire l’adeguata formazione degli operatori e del personale delle autorità competenti in tutti gli Stati membri, è necessario stabilire un periodo transitorio durante il quale le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero poter utilizzare i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima della data di applicazione dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403.
(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di prodotti di origine animale, prodotti composti, germogli destinati al consumo umano e semi destinati alla produzione di germogli destinati al consumo umano accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui al regolamento (UE) n. 28/2012 della Commissione (6) e al regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (7). Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 abroga il regolamento (CE) n. 599/2004 della Commissione (8) a decorrere dal 21 aprile 2021. Tale regolamento stabilisce il modello armonizzato di certificato per i movimenti intraunionali di partite di animali e merci. Il suddetto regolamento garantisce inoltre la compatibilità del modello armonizzato di certificato con il sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces) e agevola il sistema di certificazione e notifica dei movimenti intraunionali di tali partite. Per consentire che nel sistema Traces possano ancora essere utilizzati i certificati rilasciati conformemente alla legislazione applicabile prima del 21 aprile 2021, è opportuno modificare la data di abrogazione di tale regolamento in considerazione della fine dei periodi transitori di cui ai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403, come modificati dal presente regolamento.
(5)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (9). Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati.
(6)Per agevolare l’adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 per i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall’opportuno certificato sanitario rilasciato conformemente al regolamento (CE) n. 1251/2008.
(7)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 prevede un periodo transitorio per l’ingresso nell’Unione di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente ai modelli di cui ai regolamenti (CE) n. 798/2008 (10) e (UE) n. 206/2010 (11) della Commissione, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 139/2013 (12) e (UE) 2018/659 (13) della Commissione, alle decisioni 2006/168/CE (14) e 2010/472/UE (15) della Commissione, come pure conformemente alle decisioni di esecuzione 2011/630/UE (16), 2012/137/UE (17) e (UE) 2019/294 (18) della Commissione. Ai fini della certezza del diritto dovrebbe pertanto essere chiarita la durata del periodo transitorio previsto per l’utilizzo di tali certificati.
(8)Per agevolare l’adozione, da parte delle autorità competenti, dei provvedimenti necessari al fine di garantire la conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 per i movimenti tra Stati membri di partite di animali terrestri e del relativo materiale germinale, dovrebbe essere introdotto un periodo transitorio durante il quale le partite possono essere accompagnate dall’opportuno certificato rilasciato conformemente alle direttive 64/432/CEE (19), 88/407/CEE (20), 89/556/CEE (21), 90/429/CEE (22), 91/68/CEE (23), 92/65/CEE (24), 2009/156/CE (25) e 2009/158/CE (26) del Consiglio, come pure conformemente alla decisione 2010/470/UE (27) della Commissione.
(9)Dato che i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2235, (UE) 2020/2236 e (UE) 2021/403 si applicano a decorrere dal 21 aprile 2021, anche il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.
(10)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.131.01.0072.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A131%3ATOC
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