Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/581 della Commissione del 9 Aprile 2021 relativo ai quadri situazionali del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur).

EurLex

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/1896 definisce i quadri situazionali come un’aggregazione di informazioni e dati georeferenziati quasi in tempo reale trasmessi da varie autorità, sensori, piattaforme e altre fonti mediante canali di comunicazione e informazione sicuri, che possono essere trattati e visualizzati in modo selettivo ed essere condivisi con altre autorità pertinenti allo scopo di ottenere una conoscenza situazionale e sostenere la capacità di reazione alle frontiere esterne, lungo le stesse o in loro prossimità e nella zona pre-frontaliera. Questa definizione rappresenta uno sviluppo del concetto quale inizialmente stabilito nel regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e rispecchia un approccio maggiormente «incentrato sui dati» che permette agli utenti di selezionare la visualizzazione grafica e l’interfaccia appropriate a seconda della situazione operativa e delle necessità di comando e di controllo.

(2)Il regolamento (UE) 2019/1896 prevede che vengano stabiliti quadri situazionali nazionali, un quadro situazionale europeo e quadri situazionali specifici risultanti dalla raccolta e valutazione, dal confronto, dall’analisi e interpretazione, dalla produzione, visualizzazione e divulgazione di informazioni. I quadri situazionali devono comprendere tre livelli di informazione distinti, ossia un livello «eventi», un livello «operazioni» e un livello «analisi».

(3)È necessario stabilire i dettagli di ciascuno dei livelli di informazione dei quadri situazionali e le norme per l’istituzione dei quadri situazionali specifici. È inoltre necessario indicare il tipo di informazioni da fornire e i processi che disciplinano la trasmissione di tali informazioni, così come i meccanismi per garantire il controllo della qualità. Per garantire un approccio coordinato che rafforzi lo scambio delle informazioni, il meccanismo di comunicazione delle informazioni nel sistema europeo di sorveglianza delle frontiere («Eurosur») dovrebbe essere precisato e standardizzato.

(4)Per garantire che il livello «eventi» dei quadri situazionali sia sufficientemente completo e dettagliato, i centri nazionali di coordinamento e, se del caso, l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (l’«Agenzia») e i centri internazionali di coordinamento dovrebbero fornire comunicazioni tempestive sugli eventi che potrebbero avere un impatto sulle frontiere esterne.

(5)Le comunicazioni di eventi attraverso indicatori e come segnalazioni di singoli eventi sono complementari. Gli indicatori aiutano a valutare l’evoluzione complessiva ad una sezione di frontiera e contribuiscono a migliorare la conoscenza situazionale, mentre le segnalazioni di singoli eventi sono legate a una risposta tempestiva a un dato evento.

(6)Le segnalazioni di singoli eventi possono richiedere l’adozione di misure urgenti. Deve pertanto essere possibile comunicare singoli eventi in maniera tempestiva per consentire una risposta immediata a tali eventi. Una comunicazione iniziale dovrebbe essere inviata non appena l’evento è individuato, e dovrebbe figurare nei corrispondenti quadri situazionali. Onde evitare ritardi che potrebbero compromettere la capacità di reagire rapidamente, il processo di convalida dovrebbe consentire l’invio di una comunicazione solo parzialmente convalidata.

(7)Al tempo stesso, l’emissione di comunicazioni in tali circostanze può portare a falsi allarmi. L’originatore e il titolare del quadro situazionale dovrebbero valutare e indicare il livello di affidabilità nelle comunicazioni e negli eventi figuranti nel quadro situazionale. La prima comunicazione dovrebbe essere completata da altre comunicazioni di follow-up non appena sono disponibili informazioni supplementari.

(8)La segnalazione in Eurosur di eventi relativi a frode documentale o a reati documentali completerà gli obblighi di informazione di cui al regolamento (UE) 2020/493 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) nel quadro del sistema relativo ai documenti falsi e autentici online (FADO).

(9)Le segnalazioni di singoli eventi che coinvolgono la circolazione transfrontaliera delle merci e il loro traffico illecito ai sensi del presente regolamento non dovrebbero incidere sugli obblighi, sulle restrizioni e sulle competenze in materia di comunicazione riguardanti il settore doganale, così come sulle relazioni sistematiche di controllo, in particolare nell’ambito del sistema di controllo delle importazioni 2 («ICS2») ai sensi dell’articolo 186 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (4), o sulla condivisione delle informazioni sui rischi nell’ambito del sistema doganale di gestione dei rischi («CRMS») di cui all’articolo 86 dello stesso regolamento, e sul sistema d’informazione doganale («SID») istituito dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio (5). Le segnalazioni di singoli eventi non dovrebbero nemmeno costituire un doppione dei vigenti meccanismi di comunicazione attuati dagli Stati membri in relazione alle dogane e alle questioni di funzionamento delle dogane. Ove disponibili, le informazioni rilevanti potrebbero essere ottenute da fonti esistenti della Commissione.

(10)Per quanto riguarda il livello «operazioni» dei quadri situazionali, per garantire una visione d’insieme sufficientemente completa, il titolare dei quadri situazionali dovrebbe ricevere relazioni sui mezzi propri degli Stati membri, relazioni sui piani operativi, così come relazioni sulle informazioni ambientali, comprese, in particolare, le informazioni meteorologiche e oceanografiche. Nel caso in cui il livello di impatto a una sezione di frontiera sia alto o critico, la necessità di un coordinamento richiede una comunicazione dettagliata dei piani operativi per anticipare meglio la risposta delle diverse autorità coinvolte.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.124.01.0003.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A124%3ATOC

 

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