La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012 stabilisce criteri specifici di ammissibilità per la concessione, al paese che ne faccia richiesta, delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo («SPG+»). A tale scopo il paese in questione dovrebbe essere considerato vulnerabile. Dovrebbe aver ratificato tutte le convenzioni elencate nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 978/2012 e le conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti non dovrebbero rilevare gravi carenze nell’attuazione effettiva di tali convenzioni. Riguardo alle convenzioni pertinenti, il paese non dovrebbe aver formulato una riserva vietata da una di tali convenzioni o che, ai fini esclusivi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 978/2012, sia ritenuta incompatibile con l’oggetto e lo scopo di tale convenzione. Dovrebbe accettare senza riserve gli obblighi di rendicontazione imposti da ciascuna convenzione e assumere gli impegni vincolanti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) n. 978/2012.
(2)Un paese beneficiario dell’SPG che intenda beneficiare dell’SPG+ deve presentare una domanda corredata di informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti, le sue riserve e le obiezioni in merito a tali riserve espresse da altre parti della convenzione nonché gli impegni vincolanti assunti.
(3)Il 9 giugno 2020 la Commissione ha ricevuto una domanda di ammissione all’SPG+ dalla Repubblica dell’Uzbekistan.
(4)La Commissione ha esaminato la domanda e stabilito che la Repubblica dell’Uzbekistan soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 978/2012. È pertanto opportuno concedere alla Repubblica dell’Uzbekistan di beneficiare dell’SPG+ e modificare di conseguenza l’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012.
(5)La Commissione seguirà lo stato di avanzamento della ratifica delle convenzioni pertinenti e ne controllerà l’attuazione effettiva da parte della Repubblica dell’Uzbekistan, nonché la cooperazione di tale paese con gli organi di controllo competenti, in conformità all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 978/2012,
Ha adottato il presente Regolamento:
Articolo 1
Nell’allegato III del regolamento (UE) n. 978/2012, il seguente paese e il corrispondente codice alfabetico sono aggiunti, rispettivamente, nelle colonne A e B:
«UZ
Repubblica dell’Uzbekistan».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Novembre 2020
Per la Commissione
La Presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.123.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A123%3ATOC
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