La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4) stabilisce misure di protezione contro la peste suina africana in taluni Stati membri in cui sono stati confermati casi di tale malattia in suini domestici o selvatici (gli Stati membri interessati). L’allegato di detta decisione di esecuzione delimita ed elenca, nelle parti da I a IV, alcune zone degli Stati membri interessati, differenziate secondo il livello di rischio in base alla situazione epidemiologica relativa a tale malattia. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato ripetutamente per tenere conto dei cambiamenti della situazione epidemiologica relativa alla peste suina africana nell’Unione, cambiamenti di cui si deve tenere conto in tale allegato. L’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE è stato modificato da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/175 della Commissione (5), a seguito di cambiamenti della situazione epidemiologica relativa a tale malattia in Germania, Polonia e Slovacchia.
(2)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (6) stabilisce le misure minime da adottare nell’Unione per la lotta contro la peste suina africana. In particolare, l’articolo 9 della direttiva 2002/60/CE prevede la creazione di una zona di protezione e di una zona di sorveglianza quando la diagnosi della peste suina africana nei suini di un’azienda è ufficialmente confermata e gli articoli 10 e 11 di tale direttiva stabiliscono le misure da adottare nelle zone di protezione e di sorveglianza per impedire la diffusione di tale malattia. Inoltre l’articolo 15 della direttiva 2002/60/CE stabilisce le misure da adottare in caso di conferma della presenza di peste suina africana in popolazioni di suini selvatici. L’esperienza recente ha dimostrato che le misure stabilite dalla direttiva 2002/60/CE sono efficaci per contenere la diffusione della malattia, in particolare quelle che prevedono la pulizia e la disinfezione delle aziende infette e le altre misure relative all’eradicazione di tale malattia nelle popolazioni di suini domestici e selvatici.
(3)Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/175 si sono verificati nuovi casi di peste suina africana in suini selvatici in Germania, Lettonia, Polonia e Slovacchia e in suini domestici in Polonia. Inoltre la situazione epidemiologica in alcune zone della Polonia e della Bulgaria è migliorata per quanto riguarda i suini domestici e selvatici, grazie alle misure applicate da tali Stati membri in conformità alla direttiva 2002/60/CE.
(4)Nel febbraio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel distretto di Iława in Polonia, in una zona elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nella parte I di tale allegato. Questo nuovo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia attualmente elencata nella parte I di detto allegato, situata nelle immediate vicinanze della zona elencata nella parte II interessata da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere inserita nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente caso.
(5)Nel marzo 2021 è stato inoltre rilevato un focolaio di peste suina africana in suini domestici nel distretto di Świebodzin in Polonia, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo focolaio di peste suina africana rilevato in suini domestici rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Polonia interessata da questo recente focolaio di peste suina africana dovrebbe ora essere inserita nella parte III, anziché nella parte II, dell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
(6)Nel febbraio e marzo 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici anche nei distretti di Rožňava, Rimavská Sobota e Vranov nad Topl’ou in Slovacchia, in zone elencate nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situate nelle immediate vicinanze di zone attualmente elencate nella parte I di tale allegato. Questi nuovi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tali zone della Slovacchia attualmente elencate nella parte I di detto allegato, situate nelle immediate vicinanze delle zone elencate nella parte II interessate da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere inserite nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questi recenti casi.
(7)Nel marzo 2021 è stato inoltre rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel Land della Sassonia della Repubblica federale di Germania, in una zona attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Germania attualmente elencata nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, interessata da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere inserita nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(8)Nel marzo 2021 sono stati rilevati vari casi di peste suina africana in suini selvatici anche nel Land del Brandeburgo della Repubblica federale di Germania, in zone attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE. Questi casi di peste suina africana rilevati in suini selvatici rappresentano un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tali zone della Germania attualmente elencate nell’allegato, parte I, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, interessate da questi recenti casi di peste suina africana, dovrebbero ora essere inserite nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato.
(9)Nel febbraio 2021 è stato rilevato un caso di peste suina africana in un suino selvatico nel comune (novads) di Liepāja in Lettonia, in una zona elencata nell’allegato, parte II, della decisione di esecuzione 2014/709/UE, situata nelle immediate vicinanze di una zona attualmente elencata nella parte I di tale allegato. Questo nuovo caso di peste suina africana rilevato in un suino selvatico rappresenta un aumento del livello di rischio di cui si dovrebbe tenere conto in detto allegato. Di conseguenza tale zona della Lettonia attualmente elencata nella parte I di detto allegato, situata nelle immediate vicinanze della zona elencata nella parte II interessata da questo recente caso di peste suina africana, dovrebbe ora essere inserita nella parte II, anziché nella parte I, di detto allegato e le attuali delimitazioni di cui alla parte I dovrebbero essere ridefinite ed estese in modo da tenere conto di questo recente caso.
(10)A seguito dei recenti casi di peste suina africana in suini selvatici in Lettonia, Germania, Polonia e Slovacchia e in suini domestici in Polonia, e tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione, la regionalizzazione in tali Stati membri è stata riesaminata e aggiornata. Sono state inoltre riesaminate e aggiornate anche le misure di gestione del rischio in vigore. Di tali modifiche si dovrebbe tenere conto nell’allegato della decisione di esecuzione 2014/709/UE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.110.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A110%3ATOC
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