La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 settembre 2020 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («l’avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di cavi di fibre ottiche originari della Repubblica popolare cinese («Cina»), in seguito a una denuncia presentata da Europacable («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di cavi di fibre ottiche.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(2)Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, originari della Cina («il prodotto in esame»). Sono esclusi i seguenti prodotti: i) i cavi in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e ii) i cavi per uso sottomarino. I cavi per uso sottomarino sono cavi di fibre ottiche con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
(3)Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codice TARIC 8544700010). Questi codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.
2.DOMANDA
(4)Il 17 dicembre 2020 il denunciante ha presentato una domanda di registrazione a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Il denunciante ha chiesto che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione, a condizione che siano rispettate tutte le condizioni fissate nel regolamento di base.
3.MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE
(5)Secondo il denunciante la registrazione era giustificata in quanto erano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunciante in particolare ha affermato che, in seguito all’apertura del procedimento, il prodotto in esame era oggetto di dumping nell’Unione in volumi crescenti, con la conseguenza di arrecare un pregiudizio significativo all’industria dell’Unione e di compromettere l’effetto riparatore degli eventuali dazi definitivi.
(6)La Commissione ha esaminato la domanda alla luce dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se gli importatori fossero, oppure avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping per quanto riguarda la loro portata e il pregiudizio presunto o accertato. Essa ha anche verificato se si fosse rilevato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che, alla luce della collocazione nel tempo e del volume, nonché di altre circostanze, avrebbe potuto gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo da applicare.
3.1.Informazione degli importatori sulle pratiche di dumping, sulla loro portata e sul presunto pregiudizio
(7)La Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto in esame dalla Cina siano oggetto di dumping. In particolare, il denunciante ha fornito elementi di prova dell’esistenza del dumping basati su un confronto tra un valore normale, calcolato in base a costi di produzione e di vendita che rispecchiano prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e il prezzo all’esportazione (franco fabbrica) del prodotto in esame venduto nell’Unione. Il margine di dumping così calcolato nella denuncia, pari al 123 %, è significativo.
(8)Queste informazioni erano contenute nell’avviso di apertura e la Commissione ha pertanto ritenuto che gli importatori fossero, o avrebbero dovuto essere, informati delle pratiche di dumping.
(9)In risposta alla domanda di registrazione presentata da Europacable, la Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici («CCCME») ha dichiarato che i requisiti di legge per la registrazione non erano soddisfatti, in quanto la domanda di registrazione non teneva conto dell’informazione dell’importatore sulle pratiche di dumping unitamente al requisito dell’ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni. In particolare, secondo tale parte, qualsiasi aumento delle importazioni che non deriverebbe dall’essere informati della possibilità che siano adottate misure non dovrebbe soddisfare i requisiti di legge.
(10)Riguardo a tale affermazione, la Commissione ritiene che i due requisiti vadano considerati separatamente. La CCCME in effetti motiva le sue affermazioni facendo riferimento alle conclusioni formulate dalla Corte (3) in relazione all’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), e non dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), che costituisce un requisito distinto (e cumulativo) (4). La CCCME ha riportato le conclusioni parzialmente ed estrapolandole dal contesto. Una semplice lettura dell’intero punto chiarisce che tali conclusioni non sono pertinenti ai fini dell’interpretazione della condizione di «essere informati». Le conclusioni relative a tale causa di fatto suffragano la posizione della Commissione, secondo cui è a partire dalla pubblicazione dell’avviso di apertura dell’inchiesta che gli importatori erano stati informati della possibilità che venissero successivamente applicati dazi con effetto retroattivo. Questo fa pensare che gli importatori fossero (o avrebbero dovuto essere) informati anche delle pratiche di dumping.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.109.01.0071.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A109%3ATOC
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