La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 51,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (2) («normativa in materia di sanità animale»), in particolare l’articolo 23, primo comma, lettere da b) a f), l’articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e l’articolo 35, primo comma, lettera c),
visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (3), in particolare l’articolo 104, primo comma, lettere a), b) e c),
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (4) (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 58, primo comma, lettera a), l’articolo 90, primo comma, lettera f), l’articolo 102, paragrafo 6, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 103, paragrafo 6, e l’articolo 134, primo comma, lettere da a) a d) e lettera g),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (5) stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e dei suoi elementi di sistema, vale a dire il sistema che attua le procedure del sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi e dell’assistenza amministrativa e collaborazione (iRASFF), il sistema per il trattamento delle informazioni per la notifica e la comunicazione delle malattie animali (ADIS), il sistema per la notifica della conferma ufficiale della presenza, nel territorio degli Stati membri, di organismi nocivi in piante e prodotti vegetali (EUROPHYT) e il sistema esperto per il controllo degli scambi per lo scambio di dati, informazioni e documenti (Traces). Stabilisce altresì norme sui collegamenti necessari tra i suddetti elementi.
(2)Esso stabilisce inoltre norme per l’istituzione della rete per il funzionamento dell’ADIS e per quanto riguarda l’elenco delle regioni di notifica e di comunicazione a fini di notifica nell’Unione e comunicazione nell’Unione delle malattie animali.
(3)Al fine di garantire l’utilizzo uniforme dell’ADIS da parte degli Stati membri, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione (6) fissa norme concernenti il formato e la struttura dei dati che devono essere inseriti in tale sistema per le notifiche nell’Unione e la comunicazione nell’Unione delle malattie, il formato e la procedura per la comunicazione nonché i termini e la frequenza per le notifiche e le comunicazioni.
(4)Nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 dovrebbero essere incluse norme comuni per i punti di contatto della rete ADIS in relazione alla presentazione di notifiche nell’Unione e di comunicazioni nell’Unione, in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002. Per conformarsi alle norme dell’Unione in materia di protezione dei dati, è opportuno che tali norme comprendano disposizioni sul periodo massimo di conservazione dei dati personali nell’ADIS.
(5)Il presente regolamento dovrebbe altresì stabilire norme, da includere nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, per quanto riguarda i collegamenti necessari tra l’ADIS e il Traces al fine di garantire che i dati pertinenti relativi alle notifiche nell’Unione siano scambiati automaticamente o siano resi disponibili in entrambi i sistemi, e di fornire informazioni pertinenti ai membri della rete.
(6)Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 stabilisce norme sull’uso del Traces per la trasmissione alla rete EUROPHYT per le intercettazioni di notifiche di intercettazione di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, provenienti da altri Stati membri o paesi terzi, che possano presentare un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi. Esso dispone che le notifiche di intercettazione di partite commercializzate nell’Unione siano trasmesse dal punto di contatto della rete EUROPHYT per le intercettazioni, mentre le notifiche di intercettazione di partite che entrano nell’Unione devono essere trasmesse dal responsabile fitosanitario ufficiale che adotta la decisione relativa a tali partite.
(7)Dato che le notifiche relative alle partite intercettate di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione delle notifiche di non conformità di merci di cui al regolamento (UE) 2017/625 e devono essere scambiate nell’iRASFF tra i punti di contatto della rete di allarme e collaborazione, è opportuno che le notifiche relative a tali partite intercettate siano trasmesse nell’iRASFF.
(8)Al fine di garantire che l’iRASFF sia utilizzato anche per lo scambio di notifiche di partite non conformi di piante, prodotti vegetali e altri oggetti commercializzati nell’Unione che possono rappresentare un rischio per la sanità delle piante, è opportuno riformulare la definizione del termine «notifica di non conformità» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715.
(9)Al contempo, al fine di evitare confusione riguardo al termine «rischio» definito nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, è altresì necessario sopprimere tale definizione, adattare invece alcune definizioni relative alle notifiche nell’iRASFF e chiarire in tali definizioni le diverse categorie di rischio.
(10)Analogamente, onde evitare confusione sul significato delle espressioni definite «rete sulle frodi alimentari» e «notifica di frode alimentare» di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 e rispecchiare in modo più esatto l’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 in tali espressioni definite, è necessario rinominare tali espressioni, rispettivamente, in «rete sulle frodi» e «notifica di frode», e adeguare di conseguenza tutte le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 riguardanti le frodi alimentari.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.109.01.0060.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A109%3ATOC
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione su Eurokom "Calabria&Europa", Centro Europe Direct di Gioiosa Ionica:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it