Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
(1)La direttiva 1999/105/CE del Consiglio (3) si applica alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all’interno dell’Unione. Tale direttiva riguarda i materiali di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali che risultano importanti a fini forestali in tutta l’Unione o in parte di essa.
(2)La decisione 2008/971/CE del Consiglio (4) stabilisce le norme per l’equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi.
(3)Il Regno Unito ha recepito e attuato in modo efficace la direttiva 1999/105/CE, nonché gli atti di esecuzione adottati a norma della stessa direttiva.
(4)Il diritto dell’Unione, comprese la direttiva 1999/105/CE e la decisione 2008/971/CE, si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione che è terminato il 31 dicembre 2020 conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5) («accordo di recesso»), in particolare all’articolo 126 e all’articolo 127, paragrafo 1.
(5)In considerazione della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, il Regno Unito ha presentato alla Commissione una richiesta affinché, a decorrere dall’1 gennaio 2021, i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in tale paese siano riconosciuti equivalenti ai materiali dello stesso tipo prodotti nell’Unione conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
(6)Il Regno Unito ha informato la Commissione che la sua legislazione di recepimento della direttiva 1999/105/CE non cambierà e continuerebbe ad applicarsi a decorrere dall’1 gennaio 2021.
(7)La Commissione ha esaminato la legislazione pertinente del Regno Unito. Essa ha concluso che i materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito, in particolare i materiali rientranti nelle categorie «identificati alla fonte», «selezionati» e «qualificati», sono equivalenti ai materiali forestali di moltiplicazione prodotti nell’Unione e sono conformi alla direttiva 1999/105/CE e all’allegato II della decisione 2008/971/CE, poiché il diritto del Regno Unito offre le stesse garanzie del diritto dell’Unione quanto alle modalità di ammissione dei materiali di base e alle disposizioni adottate per la successiva produzione di materiali forestali di moltiplicazione destinati alla commercializzazione.
(8)È pertanto opportuno riconoscere l’equivalenza di tali materiali forestali di moltiplicazione prodotti nel Regno Unito con i corrispondenti materiali prodotti nell’Unione.
(9)Il Regno Unito dovrebbe pertanto essere incluso nell’allegato I della decisione 2008/971/CE, fatta salva l’applicazione del diritto dell’Unione al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo di recesso, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.
(10)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2008/971/CE.
Per saperne di più:
Tratto da:
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.108.01.0001.01.ITA&toc=OJ%3AL%3A2021%3A108%3ATOC
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